Corna da fidanzati? Il matrimonio civile resta valido Martedì, Lug 22 2008 

La Cassazione: l’unione resta valida anche se uno dei due ha scoperto l’infedeltà dell’altro prima del “sì”

ROMA
Prima del grande passo, per lo Stato, siamo tutti «liberi», per la Chiesa no. Infatti il matrimonio civile resta valido anche se uno dei due ha scoperto l’infedeltà dell’altro, consumata quando si era ancora solo fidanzati. Mentre il sacramento celebrato in Chiesa può essere annullato.

È quanto hanno stabilito le sezioni unite civili della Cassazione che, con la sentenza 19809, hanno negato la delibazione e cioè il riconoscimento di una decisione del tribunale ecclesiastico del Triveneto che aveva decretato la nullità del matrimonio religioso perché era saltato fuori il tradimento di lei, prima del matrimonio.

Il collegio esteso ha stabilito con questa importante sentenza che una bugia, legata a una condotta prematrimoniale, non può far cadere l’unione civile: «Appare certo che - si legge nelle motivazioni - anche a tener conto che la menzogna di regola non rileva come artificio o raggiro per capire il consenso, nella concreta fattispecie, essa ha dato luogo a un errore riguardante una condotta temporanea di infedeltà prematrimoniale, nel rapporto di fatto precedente l’atto di matrimonio, nel quale la regola è quella della libertà e non è previsto un obbligo di fedeltà, che sorge dal matrimonio e rileva in sede di separazione, per un eventuale addebito».

Di diverso avviso il tribunale ecclesiastico che a marzo del 2000, confermando il decreto di quello regionale lombardo, annullò il matrimonio religioso dei due. E ciò perché la ragazza aveva nascosto al marito una relazione avuta prima del matrimonio. In sostanza, a parere delle sezioni unite, non tutte le cause di annullamento del matrimonio ecclesiastico sono valide anche per lo Stato: infatti il matrimonio civile può essere annullato solo se ci sono «errori sull’identità o su qualità significative della persona» quali per esempio «una malattia fisica o psichica o una deviazione sessuale che impediscano lo svolgimento della vita coniugale». Non solo. Altre cause che legittimano la delibazione dell’annullamento ecclesiastico sono «una condanna per delitto non colposo, una dichiarazione di delinquenza abituale o professionale, una condanna per delitti concernenti la prostituzione, lo stato di gravidanza procurato da soggetto diverso da quello caduto in errore».

Da La Stampa   la notizia qui

Il trattamento economico stabilito per la separazione non realizza un limite per la definizione dell’assegno divorzile Giovedì, Lug 17 2008 

Sentenza della Corte di Cassazione Sez. I, n. 17017 del 23 giugno 2008

In base all’art 5 della legge n. 898 del 1 dicembre 1970, in seguito modificato dall’art. 10 della legge n. 74 del 6 marzo 1987, la determinazione dell’assegno divorzile è indipendende dalle statuizioni patrimoniali operanti fra le parti.

L’assegno divorzile, pertanto, prescinde, visto lo scioglimento del matrimonio, dagli obblighi di mantenimento e di alimenti e costituisce effetto diretto della pronuncia di divorzio con la conseguenza che la posizione economica con riferimento alla separazione può rappresentare un mero indice di riferimento nella misura in cui risulti idoneo a fornire adeguati elementi di valutazione.

Non cambia l’assegno di mantenimento se il coniuge vende la casa Venerdì, Lug 4 2008 

Cass. Sez. civ. Sentenza n. 11487/08

La Corte di Cassazione di recente ha affermato il seguente principio: “per disporre la modificazione delle condizioni di separazione occorre la sopravvenienza di giustificati motivi, quali sono i mutamenti delle condizioni economiche delle parti, in guisa tale che sia mutato il complessivo equilibrio fissato in sede di separazione, non bastando a tal fine il venir meno di un determinato introito di cui fruiva l’obbligato, ovvero l’alienazione da parte sua di un bene, dovendo l’obbligato, per poter chiedere ed ottenere la modifica degli assegno stabiliti in sede di separazione, dare la prova del mutamento, in conseguenza di tali fatti, di detto equilibrio”.

In tal senso la Cassazione ha escluso che la vendita di un immobile da parte dell’obbligato al versamento dell’assegno di mantenimento comporti la riduzione dell’importo dell’assegno stesso.

Da Saranno Avvocati   la notizia qui

Genitori litigano? Figli al Comune Martedì, Giu 3 2008 

Lo ha disposto la Cassazione.

Gli ex coniugi incapaci di prendere una decisione comune sul divorzio, rischiano di vedersi affidare i figli al Comune. Lo stabilisce una sentenza della Cassazione a conferma di una pronuncia della Corte d’appello di Genova. I genitori in questione, “pur astrattamente idonei all’affido dei figli per l’assenza di condizioni psicopatologiche, di fatto non erano in grado di superare il conflitto, che aveva già compromesso l’equilibrio dei figli”.

La Corte d’appello di Genova aveva stabilito l’affidamento al Comune dei figli nati da un matrimonio fallito, rilevando “l’incapacità dei genitori di avviare un pur minimo dialogo tra loro” e la “tendenza degli stessi ad utilizzare, più o meno inconsciamente, i figli quale strumento di offesa e di rivendicazione”.

In primo grado il tribunale di Chiavari, nel 2001, aveva stabilito l’affido congiunto dei figli. Ma nel proseguimento della causa la Corte di Appello di Genova, nel 2003, aveva affidato i due fratellini all’ente locale disponendo che la femmina continuasse a stare col padre, mentre il maschio poteva continuare a vivere con la madre.

La Corte di Appello ha così messo a tacere i due genitori imponendogli di avere il Comune come referente per tutte le questioni che riguardano i figli. Con la sentenza 14042 la Cassazione ha ritenuto corretta questa decisione, che potrà essere rivista solo quando i due ex diventeranno più maturi e responsabili.

Da Tgcom   la notizia qui

Convivere senza sposarsi non è contrario all’etica Mercoledì, Apr 16 2008 

La scelta di convivere non è contraria all’etica  e soprattutto non è sindacabile dalla famiglia.

Con  la sentenza n. 15543 del 15 aprile 2008, la Cassazione ha annoverato la convivenza fra i comportamenti “ormai comunemente accettati a tutti i livelli sociali che non possono ritenersi contrari a norme giuridiche o a regole, condivise dalla collettività, etiche, sociali o di costume”.

Da Cassazione.net   la notizia qui

Non c’è mai l’assegno di mantenimento nel caso di addebito della separazione Giovedì, Apr 10 2008 

Cass. sez. civ. sentenza n. 3797/08.

La Corte di Cassazione ha di recente ribadito che l’art. 156 primo comma del codice civile “condiziona il riconoscimento dell’ assegno di mantenimento al fatto che la separazione non sia addebitabile al coniuge beneficiario dell’assegno stesso”.

Con la stessa pronuncia la Cassazione ha confermato quanto stabilito dal giudice di primo grado che aveva assegnato alla donna separata, pur in assenza di figli, l’abitazione coniugale di proprietà dell’ex marito “per evitare di interrompere il rapporto di confidenza della moglie con i luoghi in cui era vissuta e di vicinanza, anche fisica, con le persone a lei care che abitavano nello stesso stabile (la sorella ed uno dei nipoti), anche se dall’unione non erano nati figli e la moglie risultava proprietaria di altri immobili, a differenza del marito che era soltanto comproprietario dell’alloggio adibito a casa coniugale”. 

Da Saranno Avvocati   la notizia qui

Ex moglie non più giovanissima?Puo conquistare l’assegno di mantenimento Martedì, Dic 4 2007 

donna-assegno.jpg

La ex moglie non più giovanissima che, improvvisamente perde il lavoro, può conquistare l’assegno di mantenimento anche se fino a quel momento aveva badato a sè da sola.

Sentenza Corte di Cassazione 29 novembre, n. 24938/07.

Da Cassazione.net  la notizia qui

Dissenso del padre all’espatrio del figlio minore in compagnia della madre: valida la revoca del passaporto Martedì, Lug 10 2007 

viaggio-figlio-minore.jpg

Tar Liguria, sezione 2 sentenza 8 giugno 2007, n. 1067.

Valida la revoca del passaporto del figlio minore in conseguenza dell’avviso negativo espresso dal padre all’espatrio della figlia minore in compagnia della madre. A bloccare la revoca non vale neanche il fatto che al momento dell’emissione del documento in questione il genitore avesse rilasciato il consenso all’espatrio, “atteso che la natura dei rapporti tra genitori e figli è soggetta a mutamenti in dipendenza dei più diversi fattori, per cui non può essere configurata una situazione per cui il consenso espresso in una determinata contingenza all’espatrio di un minore deve permanere inalterato nel tempo.”.

Questo è quanto è stato ribadito dalla seconda sezione del Tar della Liguria nella recente sentenza n. 1067/07.
Il Collegio ha poi, sottolineato che “la fattispecie in esame si inserisce tra quelle per le quali l’urgenza di provvedere è nell’ordine delle cose, posto che la volontà di trasferire un minore all’estero, al fine di sottrarlo alla possibilità di contatto con il genitore residente in Italia può essere scongiurata solo con l’adozione della revoca immediata dell’autorizzazione all’espatrio“. Per questa ragione non è stato ritenuto fondato il motivo di ricorso per mancato avviso, al genitore intenzionato all’espatrio, dell’avvio del procedimento di revoca del passaporto del figlio minore.

Da Il Sole 24 Ore    la notizia qui

Il fallimento non è un buon motivo per non mantenere la ex Lunedì, Giu 18 2007 

fallimento.jpg

Non è un buon motivo, per non mantenere la ex moglie e i figli, invocare il fallimento e il dissesto economico. Un padre giovane e sano deve comunque trovarsi un’altra occupazione e prendersi le sue responsabilità. Altrimenti rischia una condanna penale.

È quanto affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 23086 del 13 giugno 2007.

Da Cassazione.net  la notizia qui

Ripartizione della pensione di reversibilità tra coniuge divorziato e coniuge superstite Giovedì, Giu 14 2007 

de-cuius.jpg

La S.C. ribadisce che la ripartizione del trattamento di reversibilità, in caso di concorso fra coniuge divorziato e coniuge superstite aventi entrambi i requisiti per la relativa pensione, deve essere effettuata, oltre che sulla base del criterio della durata dei rispettivi matrimoni – coincidente con la durata legale dei medesimi (per il coniuge divorziato, fino alla sentenza di divorzio) - , ponderando, alla luce della sentenza interpretativa di rigetto della Corte costituzionale n.4 19 del 1999, ulteriori elementi correlati alla finalità solidaristica sottesa al trattamento di reversibilità, quali l’entità dell’assegno di mantenimento riconosciuto all’ex coniuge ed alle condizioni economiche dei due, la durata delle rispettive convivenze matrimoniali, elementi che non possono essere pretermessi per il solo fatto che sugli stessi non si sia aperto alcun contraddittorio. La S.C., confermando la decisione della corte territoriale, ha respinto, perché prive di fondamento legale e giurisprudenziale, le censure sollevate dalla ricorrente secondo cui nella determinazione della quota della pensione di reversibilità si dovesse tener conto dell’apporto contributivo, durante il periodo di convivenza, alla pensione del de cujus. (Cass. Sentenza n. 10669 del 10 maggio 2007 Sezione Lavoro, Presidente S. Ciciretti, Relatore A. De Matteis) Da Civile.it