Commercio: intesa separata per il rinnovo del c.c.n.l. Lunedì, Lug 21 2008 

Il 18 luglio 2008 la Confcommercio e le organizzazioni sindacali Fisascat Cisl e Uiltucs Uil hanno sottoscritto l’ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto collettivo del terziario, distribuzione e servizi che interessa oltre 2 milioni di lavoratori.

L’intesa al momento non è stata sottoscritta dalla Filcams Cgil. Secondo il comunicato diffuso da Fisascat Cisl nell’intesa contrattuale sono previste innovazioni in tema di: relazioni e diritti sindacali, terziarizzazioni, appalti, Rappresentanze Sindacali Unitarie, Governance degli Enti Bilaterali, dell’Assistenza Sanitaria e della Previdenza Integrativa, apprendistato, part-time, contratti a tempo determinato, diritto allo studio, gravi malattie, lavoro domenicale.

Per gli aspetti economici l’intesa prevede un incremento di 150,00 euro al quarto livello da riproporzionare.

Da Il Sole 24 Ore   la notizia qui

Integrazione salariale straordinaria e trattamento di mobilità al personale dei vettori aerei Martedì, Lug 15 2008 

(Inps, Circolare 11.7.2008 n. 73)

Legge 3 dicembre 2004, n. 291 art. 1-bis: estensione del trattamento di integrazione salariale straordinaria e del trattamento di mobilità al personale, anche navigante, dei vettori aerei e delle società da questi derivanti a seguito di processi di riorganizzazione o trasformazioni societarie. Verifica della sussistenza del diritto alle prestazioni e dello stato di disoccupazione del personale navigante.

Integrazione salariale straordinaria e trattamento di mobilità al personale, anche navigante, dei vettori aerei e delle società da questi derivanti a seguito di processi di riorganizzazione o trasformazioni societarie. Verifica dello stato di disoccupazione. Rioccupazione del personale navigante.

Da La Previdenza  la notizia qui

Detassazione degli straordinari: la circolare congiunta Entrate-Ministero del lavoro Lunedì, Lug 14 2008 

Agenzia Entrate cir. 11.7.2008, n. 49

L’Agenzia delle Entrate e il Ministero del Lavoro hanno provveduto, per le parti di loro competenza, a emettere congiuntamente la circolare 11 luglio 2008, n. 49 contenente gli opportuni chiarimenti per l’applicazione dell’art. 2 del DL 27 maggio 2008 n. 93, relativo alle c.d. “misure sperimentali per l’incremento della produttività del lavoro”.

Per quanto riguarda l’individuazione dei soggetti ammessi, la circolare precisa che, poiché l’articolo 2, comma 5, del D.L n. 93/2008 fa espresso riferimento ai “titolari di reddito di lavoro dipendente”, l’agevolazione è riservata esclusivamente a questi soggetti, con esclusione dei titolari di redditi di lavoro assimilato a quello di lavoro dipendente come, ad esempio, i collaboratori coordinati e continuativi, anche nella modalità a progetto.

Ai fini della verifica della soglia reddituale (30.000 €) cui la norma subordina l’accesso al regime sostitutivo, la circolare precisa che si deve considerare il reddito di lavoro dipendente di cui all’articolo 49 del TUIR - comprese le pensioni e gli assegni ad esse equiparate di cui al comma 2 dello stesso articolo - relativo al 2007, soggetto a tassazione ordinaria anche in relazione a più rapporti di lavoro (escludendo quindi dal calcolo gli eventuali arretrati di lavoro dipendente e il TFR percepiti 2007).
Possono usufruire dell’agevolazione anche i dipendenti che, nel 2007, non hanno percepito tale categoria di reddito come, ad esempio:
- coloro che hanno cominciato un rapporto di lavoro subordinato solo nel 2008;
- coloro che, nel 2007, avevano percepito solo redditi di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto ovvero anche redditi di lavoro dipendente (ma per un importo complessivamente inferiore a 30.000 euro) e, nel 2008, hanno in essere un rapporto di lavoro subordinato
nella considerazione che, per gli stessi, sussisterebbe il limite della soglia reddituale del 2007…[continua...]

Da Il Sole 24 Ore   la notizia qui

Occupazione: nuovo CCNL per i dipendenti di acconciatura ed estetica Mercoledì, Lug 9 2008 

Confartigianato e le altre Organizzazioni di categoria dell’artigianato ed i Sindacati di categoria di Cgil, Cisl e Uil hanno siglato l’accordo per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro degli oltre 200.000 dipendenti delle 126.000 imprese artigiane di acconciatura, estetica, tricologia non curativa, tatuaggio, piercing.

A darne notizia è la Confartigianato nel precisare che l’accordo, che copre il quadriennio dall’1 gennaio 2005 al 31 dicembre 2008, prevede un aumento medio mensile a regime (riferito al 3° livello) di 95 euro. In particolare, gli incrementi salariali saranno corrisposti in due tranches di pari importo, la prima a decorrere dal 1° agosto 2008, la seconda dal 1° dicembre 2008…[continua...]

Da Vostri Soldi   la notizia qui

Governo: Decreto disposizioni urgenti per sviluppo e semplificazione Venerdì, Giu 27 2008 

(Decreto -Legge 25 giugno 2008, n. 112: Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria - Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25 giugno 2008, n. 147).

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge approvato dal Consiglio dei Ministri del 18 giugno recante Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria che fa parte di una manovra, che comprende anche un disegno di legge, diretta, come ribadito dallo stesso Governo “al varo di disposizioni complessivamente volte a promuovere lo sviluppo (anche mediante misure di semplificazione di procedimenti amministrativi concernenti la libertà di iniziativa economica), a restituire potere d’acquisto ai cittadini, a razionalizzare l’efficienza e l’economicità dell’organizzazione amministrativa, a perseguire obiettivi di perequazione tributaria ed a semplificare procedimenti che incidono su questi aspetti”.

Tra le altre disposizioni, il Decreto Legge, in vigore dal 25 giugno, reca in particolare

- Art. 19 - Abolizione dei limiti al cumulo tra pensione e redditi di lavoro
- Art. 21 - Modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato
- Art. 22 - Modifiche alla disciplina dei contratti occasionali di tipo accessorio
- Art. 23 - Modifiche alla disciplina del contratto di apprendistato
- Art. 29 - Trattamento dei dati personali (semplificazioni in ordine alla redazione del Documento Programmatico sulla sicurezza)
- Art. 36 - Class action
- Art. 38 - Impresa in un giorno
- Art. 39 - Adempimenti di natura formale nella gestione dei rapporti di lavoro
- Art. 50 - Cancellazione della causa dal ruolo (sostituzione del primo comma dell’articolo 181 c.p.c.)
- Art. 51 - Comunicazioni e notificazioni per via telematica
- Art. 53 - Razionalizzazione del processo del lavoro

Da Filodiritto   la notizia qui

Nuove disposizioni del Governo in tema di lavoro Mercoledì, Giu 25 2008 

Il Consiglio dei Ministri, in data 18 Giugno 2008 ha approvato un decreto con il quale ha introdotto delle novità nell’ambito lavoro.

Tali novità riguardano principalmente l’introduzione dei voucher per le prestazioni occasionali nonché alcune norme sull’apprendistato professionalizzante, già introdotte dalla Legge Biagi, e la reintroduzione del lavoro a chiamata o intermittente.

Inoltre, sono previste deroghe, per un massimo di 36 mesi in totale, relative ai contratti a tempo determinato, il rafforzamento dell’apprendistato attraverso regole stabilite dalle parti, l’abolizione del divieto di cumulo, in materia pensionistica, che prevede per le pensioni di anzianità che dal 1° Gennaio 2009 verrà eliminato il divieto di cumulo con i redditi da lavoro dipendente e autonomo.

Da Studio Ciocioni   la notizia qui

Nullità del contratto per progetto generico Lunedì, Giu 23 2008 

Il 29 maggio 2008 il Tribunale di Benevento ha accolto il ricorso di un lavoratore relativo al proprio contratto di collaborazione a progetto, il quale è stato dichiarato nullo in quanto il

progetto era molto generico, senza alcuna specificità e tale da non consentire di individuare l’attività per la quale il lavoratore sarebbe stato assunto.

Inoltre, il rapporto di lavoro instaurato dal ricorrente aveva tutti i requisiti del rapporto di lavoro subordinato, poichè le prestazioni svolte non facevano riferimento ad alcun tipo di progetto e il contratto era stato prorogato per due volte senza alcuna valida ragione.

Il Tribunale ha poi riscontrato altri requisiti caratterisitici del rapporto di lavoro subordinato, nel caso in esame, come la firma dei fogli presenza, sui quali venivano annotate assenze, ritardi e malattie.

E’ stato inoltre accertato come il lavoratore fosse tenuto, a seguito di direttive impartite dal datore di lavoro al rispetto di determinati orari di lavoro, al recupero di eventuali ritardi e alla mancata retribuzione di ore di straordinario.

Da Studio Ciocioni    la notizia qui

«Lavoro, tetto a 60 ore settimanali» Accordo alla Ue. L’ira dei sindacati Mercoledì, Giu 11 2008 

LUSSEMBURGO - Un faticoso compromesso tra i 27 Paesi dell’Unione europea ha permesso di dare il via libera a Lussemburgo alla direttiva sull’orario di lavoro, dopo anni di tentativi falliti. Ora la battaglia, tuttavia, sembra spostarsi al Parlamento europeo, dopo le critiche già avanzate dai sindacati che hanno giudicato la norma «inaccettabile», e le riserve dei partiti della sinistra.

L’intesa lascia il limite massimo di lavoro settimanale a 48 ore a meno che lo stesso lavoratore scelga altrimenti (opt out). In questo caso, comunque, la durata massima del lavoro settimanale potrà raggiungere le 60 o al massimo 65 ore, se il periodo inattivo dei turni di guardia viene considerato orario di lavoro. Le norme sono applicabili a quei contratti che superano le dieci settimane.

I ministri si sono trovati d’accordo anche sulla normativa per le agenzie di lavoro temporaneo, stabilendo, tra l’altro, parità di trattamento per retribuzione, congedo e maternità…[continua...]

Da Il Corriere della Sera   la notizia qui

Ue, lavoro temporaneo con più ore e più salario Lunedì, Giu 9 2008 

Il compromesso:deroghe alle 48 ore massime settimanali e paga equiparata

BRUXELLES
Il fatto che il segretariato del Consiglio abbia chiesto agli interpreti di prepararsi a restare in cabina sino a tardi vuol dire due cose precise: che la discussione sarà difficile e che si ritiene possa avere esito positivo. Se così fosse, domani sera i ministri del Welfare Ue potrebbero finalmente approvare la revisione delle regole sul lavoro temporaneo, stabilendo il principio generale secondo cui non si può essere impegnati più di 48 ore la settimana, ma anche che - con un’intesa fra le parti sociali o con apposita legge - si potrà consentire alle aziende di chiedere ai dipendenti di restare in ufficio o in fabbrica per un tempo maggiore. Dopo tre anni di discussioni è una svolta cruciale. Basterà l’accordo del sindacato e ogni impresa, rispettando alcuni vicoli specifici, avrà facoltà di esigere che il personale sia impegnato oltre i limiti medi indicati dalle norme comunitarie.

«Il compromesso non è mai stato così vicino» assicurano fonti diplomatiche, che annunciano la rilevante probabilità di un compromesso anche sul provvedimento gemello, la direttiva sul lavoro temporaneo che - se approvata secondo la bozza della presidenza slovena - farà cadere ogni differenza di salario fra chi ha un contratto a termine e chi svolge le medesime funzioni a tempo indeterminato, fatte salve alcune eccezioni che potranno essere negoziate anche in questo caso fra le parti sociali. Sinora il quadro è stato definito da un provvedimento adottato nel 2000, testo che fissa un minimo di riposo quotidiano di 11 ore, un giorno di astensione ogni sette consecutivi, vacanze pagate per almeno quattro settimane.

L’Ue è stata costretta a rimettere le mani nelle disposizioni per rispondere alle pressioni degli stati che chiedono maggiore flessibilità e al diktat della Corte di Giustizia Ue, per la quale le ore in cui il lavoratore è a disposizione (ad esempio i dottori) vanno considerate come lavoro effettivo.

Numerosi governi hanno fatto notare che lo stretto rispetto della disciplina vigente nel senso indicato dalla massima magistratura comunitaria avrebbe avuto un pesante impatto sulle alcune strutture (quelle sanitarie, in primis)…[continua...]

Da La Stampa   la notizia qui

La conciliazione non è valida se l’assistenza del sindacalista al lavoratore non è effettiva Martedì, Giu 3 2008 

LA CONCILIAZIONE NON E’ VALIDA SE L’ASSISTENZA DEL SINDACALISTA AL LAVORATORE NON E’ EFFETTIVA – Non è sufficiente una mera testimonianza (Cassazione Sezione Lavoro n. 13217 del 22 maggio 2008, Pres. De Luca, Rel. Celentano).

Antonella C. ha lavorato per circa dieci anni, dal 1986 al 1996, come insegnante di lingua e letteratura tedesca alle dipendenze del Liceo Linguistico Europeo Oxford, Istituto legalmente riconosciuto gestito dalla s.a.s. Futura. Dopo essere stata licenziata ella ha sottoscritto in azienda, alla presenza di un sindacalista, un accordo definito, con riferimento agli artt. 410 e 411 cod. proc. civ., “verbale di conciliazione”, recante la previsione del pagamento in favore della lavoratrice delle spettanze maturate a tutto il giugno 1996 oltre al t.f.r. e ad una somma “al solo fine di evitare l’insorgenda lite senza che ciò possa rappresentare il riconoscimento, neppure parziale di eventuali contrapposte pretese”.

L’accordo è stato redatto su carta recante l’intestazione del sindacato. Successivamente la lavoratrice ha impugnato l’accordo ed ha chiesto al Tribunale di Lecce di condannare la s.a.s. Futura al pagamento della somma di circa 52 milioni di lire per differenze di retribuzione. Il Tribunale ha sentito come teste il sindacalista il quale ha dichiarato di essersi recato presso i locali della scuola, su invito di un consulente aziendale che aveva predisposto il testo del verbale; egli aveva dato lettura dell’accordo dichiarandosi disponibile per qualsiasi chiarimento ed aveva raccolto le firme.

Il Tribunale ha rigettato la domanda in quanto la ha ritenuta preclusa dal verbale di conciliazione sottoscritto con l’assistenza di un sindacalista. Questa decisione è stata integralmente riformata, in grado di appello, dalla Corte di Lecce che ha escluso l’esistenza di una conciliazione redatta in sede sindacale in base agli artt. 410 e 411 cod. proc. civ.. In particolare la Corte ha osservato che non sussisteva alcuna controversia tra le parti, che la lavoratrice non era iscritta al sindacato e che nessuna opera di effettiva assistenza era stata posta in essere dal sindacalista, limitatosi a svolgere il ruolo di un testimone di operazioni (elaborazione di conteggi) cui era rimasto estraneo e di fatti (ricostruzione della storia lavorativa di Antonella C. precedentemente ignorati); che l’ignoranza della vicenda impediva quella assistenza consapevole ed informata richiesta per la transazione sindacale.

Pertanto la Corte d’Appello ha condannato l’azienda a pagare alla lavoratrice euro 25.000,00 circa. L’azienda ha proposto ricorso per cassazione censurando la decisione della Corte di Lecce per vizi di motivazione e violazione di legge…[continua...]

Da Legge e Giustizia   la notizia qui

Next Page »