Governo: Decreto disposizioni urgenti per sviluppo e semplificazione Venerdì, Giu 27 2008 

(Decreto -Legge 25 giugno 2008, n. 112: Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria - Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25 giugno 2008, n. 147).

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge approvato dal Consiglio dei Ministri del 18 giugno recante Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria che fa parte di una manovra, che comprende anche un disegno di legge, diretta, come ribadito dallo stesso Governo “al varo di disposizioni complessivamente volte a promuovere lo sviluppo (anche mediante misure di semplificazione di procedimenti amministrativi concernenti la libertà di iniziativa economica), a restituire potere d’acquisto ai cittadini, a razionalizzare l’efficienza e l’economicità dell’organizzazione amministrativa, a perseguire obiettivi di perequazione tributaria ed a semplificare procedimenti che incidono su questi aspetti”.

Tra le altre disposizioni, il Decreto Legge, in vigore dal 25 giugno, reca in particolare

- Art. 19 - Abolizione dei limiti al cumulo tra pensione e redditi di lavoro
- Art. 21 - Modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato
- Art. 22 - Modifiche alla disciplina dei contratti occasionali di tipo accessorio
- Art. 23 - Modifiche alla disciplina del contratto di apprendistato
- Art. 29 - Trattamento dei dati personali (semplificazioni in ordine alla redazione del Documento Programmatico sulla sicurezza)
- Art. 36 - Class action
- Art. 38 - Impresa in un giorno
- Art. 39 - Adempimenti di natura formale nella gestione dei rapporti di lavoro
- Art. 50 - Cancellazione della causa dal ruolo (sostituzione del primo comma dell’articolo 181 c.p.c.)
- Art. 51 - Comunicazioni e notificazioni per via telematica
- Art. 53 - Razionalizzazione del processo del lavoro

Da Filodiritto   la notizia qui

Nuove disposizioni del Governo in tema di lavoro Mercoledì, Giu 25 2008 

Il Consiglio dei Ministri, in data 18 Giugno 2008 ha approvato un decreto con il quale ha introdotto delle novità nell’ambito lavoro.

Tali novità riguardano principalmente l’introduzione dei voucher per le prestazioni occasionali nonché alcune norme sull’apprendistato professionalizzante, già introdotte dalla Legge Biagi, e la reintroduzione del lavoro a chiamata o intermittente.

Inoltre, sono previste deroghe, per un massimo di 36 mesi in totale, relative ai contratti a tempo determinato, il rafforzamento dell’apprendistato attraverso regole stabilite dalle parti, l’abolizione del divieto di cumulo, in materia pensionistica, che prevede per le pensioni di anzianità che dal 1° Gennaio 2009 verrà eliminato il divieto di cumulo con i redditi da lavoro dipendente e autonomo.

Da Studio Ciocioni   la notizia qui

Nullità del contratto per progetto generico Lunedì, Giu 23 2008 

Il 29 maggio 2008 il Tribunale di Benevento ha accolto il ricorso di un lavoratore relativo al proprio contratto di collaborazione a progetto, il quale è stato dichiarato nullo in quanto il

progetto era molto generico, senza alcuna specificità e tale da non consentire di individuare l’attività per la quale il lavoratore sarebbe stato assunto.

Inoltre, il rapporto di lavoro instaurato dal ricorrente aveva tutti i requisiti del rapporto di lavoro subordinato, poichè le prestazioni svolte non facevano riferimento ad alcun tipo di progetto e il contratto era stato prorogato per due volte senza alcuna valida ragione.

Il Tribunale ha poi riscontrato altri requisiti caratterisitici del rapporto di lavoro subordinato, nel caso in esame, come la firma dei fogli presenza, sui quali venivano annotate assenze, ritardi e malattie.

E’ stato inoltre accertato come il lavoratore fosse tenuto, a seguito di direttive impartite dal datore di lavoro al rispetto di determinati orari di lavoro, al recupero di eventuali ritardi e alla mancata retribuzione di ore di straordinario.

Da Studio Ciocioni    la notizia qui

Ue, lavoro temporaneo con più ore e più salario Lunedì, Giu 9 2008 

Il compromesso:deroghe alle 48 ore massime settimanali e paga equiparata

BRUXELLES
Il fatto che il segretariato del Consiglio abbia chiesto agli interpreti di prepararsi a restare in cabina sino a tardi vuol dire due cose precise: che la discussione sarà difficile e che si ritiene possa avere esito positivo. Se così fosse, domani sera i ministri del Welfare Ue potrebbero finalmente approvare la revisione delle regole sul lavoro temporaneo, stabilendo il principio generale secondo cui non si può essere impegnati più di 48 ore la settimana, ma anche che - con un’intesa fra le parti sociali o con apposita legge - si potrà consentire alle aziende di chiedere ai dipendenti di restare in ufficio o in fabbrica per un tempo maggiore. Dopo tre anni di discussioni è una svolta cruciale. Basterà l’accordo del sindacato e ogni impresa, rispettando alcuni vicoli specifici, avrà facoltà di esigere che il personale sia impegnato oltre i limiti medi indicati dalle norme comunitarie.

«Il compromesso non è mai stato così vicino» assicurano fonti diplomatiche, che annunciano la rilevante probabilità di un compromesso anche sul provvedimento gemello, la direttiva sul lavoro temporaneo che - se approvata secondo la bozza della presidenza slovena - farà cadere ogni differenza di salario fra chi ha un contratto a termine e chi svolge le medesime funzioni a tempo indeterminato, fatte salve alcune eccezioni che potranno essere negoziate anche in questo caso fra le parti sociali. Sinora il quadro è stato definito da un provvedimento adottato nel 2000, testo che fissa un minimo di riposo quotidiano di 11 ore, un giorno di astensione ogni sette consecutivi, vacanze pagate per almeno quattro settimane.

L’Ue è stata costretta a rimettere le mani nelle disposizioni per rispondere alle pressioni degli stati che chiedono maggiore flessibilità e al diktat della Corte di Giustizia Ue, per la quale le ore in cui il lavoratore è a disposizione (ad esempio i dottori) vanno considerate come lavoro effettivo.

Numerosi governi hanno fatto notare che lo stretto rispetto della disciplina vigente nel senso indicato dalla massima magistratura comunitaria avrebbe avuto un pesante impatto sulle alcune strutture (quelle sanitarie, in primis)…[continua...]

Da La Stampa   la notizia qui

Sottoscritta una pre-intesa per il rinnovo del CCNL dei lavoratori interinali Martedì, Mag 20 2008 

Accordo 16.4.2008

Il 16 maggio 2008 l’Assolavoro (CONFINDUSTRIA) e le organizzazioni sindacali dei lavoratori (ALAI CISL, CPO UIL, NIDILGIL) hanno raggiunto una prima intesa per il rinnovo del ccnl dei lavoratori in somministrazione che interessa circa 600 mila lavoratori e 98 agenzie interinali.

Tra le principali novità segnaliamo la costituzione di un fondo di previdenza ad hoc per i lavoratori interinali, l’aumento dell’indennità di disponibilità e più tutele per maternità e sicurezza.

Le organizzazioni sindacali (NidiL CGIL, ALAI-CISL e CPO UIL) si presenteranno ai direttivi unitari convocati per il 27 maggio per la definitiva approvazione dell’intesa.

Da Il Sole 24 Ore    la notizia qui

Le nuove regole per i contratti a termine Martedì, Mag 6 2008 

Min. lavoro cir. 2.5.2008, n. 13

Le nuove regole sui contratti a termine introdotte dal 1° gennaio 2008 dalla legge sul Welfare vengono interpretate dalla circolare ministeriale che evidenzia alcuni aspetti:

- il regime della durata massima, in caso di reitera dei rapporti, non si applica ai contratti a termine stipulati con lavoratori iscritti nelle liste di mobilità;

- nel caso di raggiungimento del limite massimo di 36 mesi a seguito della reitera di più contratti a termine, allo scadere il rapporto non si converte automaticamente, ma potrà prorogarsi per altri 20 giorni;

- il diritto legale di precedenza per chi ha lavorato con contratto a termine per almeno 6 mesi, si riferisce alle mansioni già espletate e non a quelle equivalenti;

- ai datori di lavoro che hanno sottoscritto contratti a termine dal 1° gennaio 2008 non si applica il conteggio della relativa durata, ai fini del computo dei 36 mesi, con contratti conclusi prima del 2008, qualora però il rapporto cessi entro il 31 marzo 2009.

Da Il Sole 24 Ore   la notizia qui

La normativa comunitaria preclude la riduzione delle tutele previste per i lavoratori precari Mercoledì, Apr 9 2008 

LA NORMATIVA COMUNITARIA PRECLUDE LA RIDUZIONE DELLE TUTELE PREVISTE PER I LAVORATORI PRECARI – Illegittimità parziale degli articoli 10 e 11 del decreto legislativo n. 368 del 2001 (Corte Costituzionale sentenza n. 44 del 25 febbraio 2008, Pres. Bile, Red. Gazzella).

Umberto N. dopo aver lavorato, nel periodo dal 1965 al 2002, alle dipendenze della s.r.l. Olearia G. in base ad una serie di assunzioni a tempo determinato per attività lavorativa stagionale, ha chiesto alla datrice di lavoro il riconoscimento del suo diritto alla precedenza nell’assunzione in base all’art. 23, comma 2 della legge 28 febbraio 1987 n. 56.

Poiché l’azienda non ha accolto la sua richiesta, egli si è rivolto al Tribunale di Rossano chiedendo l’affermazione con sentenza del suo diritto all’assunzione.

L’azienda si è difesa invocando gli articoli 10, comma 9 e 11, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2001 n. 368 che ha abrogato l’art. 23 della legge n. 56/87 ed ha stabilito che “è affidata ai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi la individuazione di un diritto di precedenza nelle assunzioni presso la stessa azienda e con la medesima qualifica, esclusivamente a favore dei lavoratori che abbiano prestato attività lavorativa con contratto a tempo determinato per le ipotesi già previste dall’art. 23, comma 2 della legge 28 febbraio 1987 n. 56…[continua...]

Da Legge e Giustizia   la notizia qui

Ministero del Lavoro: circolare n. 7 del 25 marzo 2008 Giovedì, Mar 27 2008 

gbu_015.jpg

Contratto a tempo parziale, intermittente, somministrazione a tempo indeterminato, contratto a tempo determinato.

Il Ministero, con la circolare n. 7/2008, fornisce chiarimenti sul regime intertemporale dei contratti di lavoro intermittente, di somministrazione a tempo indeterminato e sulle clausole elastiche e flessibili legate ai contratti di lavoro part-time che, a seguito della L. n. 247/2007, sono stati abrogati a far data dal 1° gennaio scorso.

Pre prendere visione della circolare si rimanda al sito del Ministero.

Da Ministero del Lavoro   la notizia qui

Il nuovo contratto a tempo determinato: incentivo all’occupazione? Lunedì, Mar 3 2008 

bn2441691.jpg

(Articolo di Maximilian Maria Russo)

A due mesi dall’entrata in vigore della legge di attuazione del pacchetto welfare, la n. 247 del 2007, continua ad essere al centro del dibattito la modifica al d.lgs. 368/2001 che ha limitato a 36 mesi la durata massima del rapporto di lavoro in caso di successione di contratti a tempo determinato, con esclusione dei contratti dei dirigenti (per i quali rimane il limite massimo quinquennale) e di quelli relativi alle attività stagionali e ad altre attività ancora da individuarsi.

C’è chi ha parlato di una vera e propria rivoluzione. Di certo non si può negare che siamo di fronte a una cambiamento importante. In primis, perché la legge 247/07 ha voluto ribadire con fermezza il principio secondo cui il contratto a tempo indeterminato rappresenta la regola e quello a tempo determinato, invece, l’eccezione (art. 1 d.lgs. 368/01, così come modificato dalla legge 247/07)…[continua...]

Da La Previdenza   la notizia qui

Cooperative di lavoro: rapporto tra soci lavoratori e cooperativa Martedì, Ott 30 2007 

cooperative-4565678.jpg

Tra il socio lavoratore e la cooperativa si instaurano due diversi rapporti giuridici: quello associativo e quello di lavoro.

Rapporto associativo: (art. 1, c. 2, L 142/2001) in relazione al rapporto associativo il socio:

- concorre alla gestione dell’impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell’impresa;

- partecipa all’elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonchè alla realizzazione dei processi produttivi dell’azienda;

- contribuisca alla formazione del capitale sociale e partecipa al rischio d’impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;

- mette a disposizione le proprie capacità professionalianche in relazione al tipo e allo sto d’invalidità svolta, nonchè alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.

Rapporto di lavoro: (art. 3 c.1, L 142/2001) il socio lavoratore di cooperativa stabilisce un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasa altra forma con cui contribuisce comunque al raggiungimento degli scopi sociali. L’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato deve essere comunicato al Centro per l’impeigo competente entro 5 giorni.

Se il rapporto di lavoro è svolto in forma subordinata al socio lavoratore si applicano le disposizioni:

1) contenute nello Statuto dei Lavoratori (legge 300/70). Fanno eccezioni le norme concernenti: - la reintegrazione nel posto di lavoro in caso di licenziamento illegittimo nell’ambito di operatività della tutela reale qualora venga a cessare, insieme al rapporto di lavoro, anche quello associativo - i diritti sindacali. essi possono essere esercitati compatibilmente con lo stato di socio lavoratore solo se ciò è previsto e determinato da specifici accordicollettivi tra associazioni nazionali del movimento cooperativo ed organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative;

2) vigenti in materia di sicurezza e igiene sul lavoro

Vedi anche: Cooperative: regolamento interno

Next Page »