Licenziamento: non vale il giustificato motivo per la mancata assunzione di altri dipendenti dello stesso ramo martedì, lug 19 2011 

Cassazione civile sez. lav. 24 maggio 2011 n. 11356.

Con sentenza del 20 – 27/9/07 la Corte d’Appello di Milano accolse l’appello principale proposto il 23/12/05 dalla società P. s.p.a avverso la sentenza n. 249/05 del Tribunale di Como, che aveva annullato i licenziamenti intimati da quest’ultima in data 26/7/04 ai dipendenti B.M.C. E da U.M., mentre rigettò l’appello incidentale dei lavoratori diretto alla verifica del rispetto dell’obbligo datoriale di repechage, e di conseguenza riformò la sentenza impugnata, rigettando le domande di reintegra dei lavoratori.

La Corte milanese addivenne a tale decisione ritenendo che era stata provata la legittimità dei licenziamenti dovuti al motivo oggettivo della soppressione del posto di lavoro dei suddetti dipendenti con redistribuzione delle loro mansioni ad altri lavoratori; inoltre, la Corte rilevò che la B., impiegata presso l’ufficio servizi, aveva solo allegato, senza provarlo, di aver dato la sua disponibilità a svolgere mansioni di linea, mentre per lo U., impiegato di sesto livello, era emerso che nel ramo tecnico, dal medesimo indicato come reparto di suo gradimento per un impiego alternativo, nessuno era stato assunto dalla società….

Da La Previdenza   la notizia qui

Congedo obbligatorio: due settimane ai padri giovedì, ott 21 2010 

L’Europarlamento: neomamme a casa per cinque mesi. Costi, scettiche Germania, Francia e Gran Bretagna.

STRASBURGOL’Europarlamento apre per l’Italia la possibilità di non discriminare più gli uomini nella concessione dei congedi parentali. Nell’aula di Strasburgo è stata approvata una proposta legislativa, orientata principalmente a migliorare le condizioni delle lavoratrici incinte, che introduce anche «almeno due settimane» di assenza dal lavoro a paga completa per il padre naturale del neonato anche se l’unione non è formalizzata dal matrimonio. «Già 19 Paesi Ue prevedono varie forme di congedo parentale per il genitore maschio e l’Italia non è tra questi», ha dichiarato al Corriere la relatrice del rapporto, la socialista portoghese Edite Estrela, che si è detta orgogliosa di aver aperto la strada alla cancellazione di questa «discriminazione contro gli uomini».

L’intervento principale dell’Europarlamento, che ha aumentato le settimane minime di congedo di maternità per le madri da 14 a 20, non avrà invece impatto in Italia, dove è già un diritto acquisito. Viene però aumentato al 100% della retribuzione il contributo attualmente limitato all’80% (la copertura totale è stata finora ottenuta solo attraverso gli integrativi aziendali). «Non è accettabile che le famiglie vengano penalizzate per il fatto cha abbiano dei bambini – ha continuato la Estrela -. I figli sono una ricchezza per l’Europa, che ha un problema di diminuzione del tasso di natalità».

Gli eurodeputati, pur introducendo delle flessibilità per i Paesi dove esiste un regime di congedo parentale, hanno migliorato il testo rispetto alla proposta della Commissione europea (concedeva solo 18 settimane e solo sei al 100% della retribuzione)…[continua...]

Da Il Corriere della Sera   la notizia qui

Il licenziamento del dirigente è sempre legittimo se non arbitrario o pretestuoso venerdì, set 24 2010 

Basta poco a incrinare il rapporto preferenziale, cioè quell’investimento di fiducia che il datore ha fatto nei confronti del dirigente rispetto alle mansioni affidate e agli obiettivi da raggiungere.

Basta poco, quindi, a far scattare il licenziamento. È sufficiente, infatti, la cosiddetta «giustificatezza» contrattuale del recesso: ossia quel criterio di valutazione più ampio della giusta causa o del giustificato motivo che la legge pone come condizione di un licenziamento legittimo. In pratica, si tratta di un principio che esclude ovviamente il licenziamento arbitrario o pretestuoso ma afferma la sufficienza di un motivo ragionevole.
Così la Cassazione con la sentenza 18998/10 ha confermato la legittimità del licenziamento disciplinare di un dirigente, dopo che era stata correttamente accertata sia la natura dirigenziale delle sue mansioni che il requisito della “giustificatezza” del recesso, cioè la non arbitrarietà.

Sul punto, infatti, la sezione lavoro ha richiamato un importante precedente di legittimità (la sentenza 15496/08) secondo cui «la nozione di giustificatezza del licenziamento del dirigente, per la particolare configurazione del rapporto di lavoro dirigenziale, non si identifica con quella di giusta causa o giustificato motivo ex articolo 1 della legge 604/66, potendo rilevare qualsiasi motivo, purché apprezzabile sul piano del diritto, idoneo a turbare il legame di fiducia con il datore».

In pratica, si tratta di ragioni che non richiedono l’analitica verifica di specifiche condizioni ma una globale valutazione che esclude l’arbitrarietà e la pretestuosità del licenziamento.

Da La Stampa    la notizia qui

Infortunio in itinere e uso del mezzo proprio giovedì, set 9 2010 

La Corte di Cassazione con Sentenza n. 17752 del 29 Luglio 2010 ha stabilito che, ai fini del riconoscimento dell’infortunio in itinere, è necessario che l’uso del mezzo proprio sia strettamente necessario, cioè senza un’alternativa reale di mezzi pubblici.

Da Studio Ciocioni   la notizia qui

Demansionamento e Risarcimento del Danno giovedì, mag 20 2010 

La Corte di Cassazione con Sentenza n. 8893 del 14 Aprile 2010 ha stabilito che in caso di accertato demansionamento professionale del lavoratore, il giudice di merito può desumere l’esistenza del relativo danno, determinandone anche l’entità, con processo logico-giuridico attinente alle prove presentate, anche presuntive, in base agli elementi di fatto relativi alla qualità e quantità dell’esperienza lavorativa pregressa, al tipo di professionalità colpita, alla durata del demansionamento, all’esito finale della dequalificazione e alle altre circostanze del caso concreto.

Inoltre, la Corte ha specificato che costituisce credito di lavoro non solo quello retributivo, ma ogni credito che sia in diretta relazione causale con il rapporto di lavoro e, quindi, anche il credito per il risarcimento dei danni cagionati al lavoratore dall’inadempimento della società datrice di lavoro.

Infine, la Corte ha precisato che la nozione di giustificatezza del licenziamento si distingue da quella di giustificato motivo e consiste nell’assenza di arbitrarietà o, per controverso, nella ragionevolezza del provvedimento che lo dispone, da correlare alla presenza di valide ragioni di cessazione del rapporto.

Da Studio Ciocioni   la notizia qui

Verbali di Ispezione lunedì, apr 26 2010 

La Corte di Cassazione con Sentenza n. 8335 del 8 Aprile 2010 ha stabilito che il verbale redatto dall’ispettore del lavoro o dal funzionario dell’Istituto Previdenziale, econtenente i fatti che sono avvenuti in sua presenza, fanno prova fino a querela di falso.

Mentre, le circostanze apprese in conseguenza di acquisizione di documenti saranno valutate dal giudice che può considerarle prove sufficienti dei fatti riportati nel verbale nel caso in cui sia convinto dell’effettiva sussistenza degli addebiti mossi dall’ispettore.

Da Studio Ciocioni   la notizia qui

Non si può licenziare il lavoratore che per scioperare non fa lavorare i colleghi giovedì, apr 8 2010 

Cass. Sez. lavoro sentenza n. 7518/20210

La Cassazione ha spiegato che non va licenziato il lavoratore in sciopero che impedisce ai colleghi non scioperanti di andare al lavoro.

Infatti anche se tale comportamento compromette l’altrui diritto all’espletamento della prestazione lavorativa, non lede il rapporto fiduciario che lega il lavoratore all’azienda e la sanzione del licenziamento risulta eccessiva.

Da Saranno Avvocati   la notizia qui

Può essere licenziato chi invia troppi sms dal cellulare aziendale mercoledì, mar 24 2010 

Cass. sez. lav. Sentenza n. 5546/2010

La Cassazione ha affermato che anche l’abuso di invio di sms privati può portare alla perdita del posto di lavoro, infatti è stato spiegato che:”il fatto che l’abuso del cellulare di servizio avvenga con l’invio di sms e non con telefonate non esclude l’inadempimento perche’ con l’espressione traffico si intendono comprese tutte le possibili modalita’ di utilizzo dell’apparecchio”.

Da Saranno Avvocati   la notizia qui

Permessi lavorativi: modificato l’articolo 33 della Legge 104/1992 giovedì, mar 18 2010 

Nella seduta del 3 marzo scorso è stato approvato in via definitiva dal Senato il cosiddetto “Collegato Lavoro” che “rimbalzava” fra i due rami del Parlamento dal 2008.

Il testo (Atti del Senato 1167-B), in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, reca «Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l’impiego, di incentivi all’occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro».

Fra le moltissime disposizioni in materia di lavoro, per alcune delle quali il Governo è delegato ad emettere propri provvedimenti, il testo contiene anche modifiche all’articolo 33 della Legge 104/1992 relativo ai permessi ai lavoratori che assistono familiari con handicap grave. Modifiche che riguardano sia i dipendenti pubblici che i dipendenti privati.
Vediamo, quindi, cosa comportano le modificazioni alla Legge 104/1992 approvate. L’effetto, a tutta prima, appare piuttosto annacquato rispetto alle intenzioni iniziali del Governo. Tuttavia, non dimentichiamo che queste nuove disposizioni saranno poi oggetto di circolari applicative ministeriali e degli istituti previdenziali.

Beneficiari dei permessi
La prima sostanziale modificazione (introdotta dall’articolo 24 della nuova legge) investe il terzo comma dell’articolo 33 – che viene sostituito – e riguarda proprio la definizione degli aventi diritto ai permessi.
In assenza di ricovero della persona con handicap grave da assistere, potranno godere dei tre giorni di permesso mensile retribuiti e coperti da contributi:
1. il genitore;
2. il coniuge;
3. il parente o l’affine entro il secondo grado (esempio, nonni, nipoti in quanto figli del figlio, fratello).
I parenti ed affini di terzo grado (esempio, zii e bisnonni) possono fruire dei permessi lavorativi solo ad una delle seguenti condizioni:
a) quando i genitori o il coniuge della persona con handicap siano deceduti o mancanti; il termine “mancanti” presente nel testo di legge è ambiguo e si presta alle più diverse interpretazioni (non è residente con la persona da assistere? non è noto? c’è stata una disposizione giudiziaria? una separazione?) su cui gli istituti previdenziali avranno margine di proporre le loro interpretazioni e su cui vi saranno evidenti contenziosi.
b) quando i genitori o il coniuge della persona con handicap abbiano più di 65 anni oppure siano affetti da patologie invalidanti…[continua...]

Da Handylex   la notizia qui

Il lavoratore demansionato merita il risarcimento morale venerdì, mar 5 2010 

Cass. Sez. Unite sentenza n. 4063/2010.

Le Sezioni Unite della Cassazione hanno affermato che i danni da demansionamento vanno risarciti infatti nella sentenza si legge:”l’esistenza del demansionamento e’ stata accertata dai giudici di merito in base ad una ricostruzione puntuale dei compiti affidati al dipendente dopo la sua assegnazione alla sede della direzione provinciale sino alla cessazione del rapporto per pensionamento”.

Sarebbe oltretutto emersa la “sostanziale privazione di mansioni” ai danni del lavoratore che, per “caratteristiche, durata, gravità e frustrazione professionale”, e’ stata esattamente identificata “negli aspetti di vissuta e credibile mortificazione derivanti dalla situazione lavorativa in cui si trovò ad operare”.

Da Saranno Avvocati   la notizia qui

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