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Di seguito pubblichiamo un ulteriore chiarimento in merito al recesso nei contratti a termine. 

 Il datore di lavoro può recedere dal contratto alla fine del periodo di apprendistato, ma, diversamente dai rapporti a tempo determinato (che si risolvono automaticamente alla scadenza), deve comunicare al lavoratore formale disdetta, con l’osservanza del periodo di preavviso.

Inoltre, il datore di lavoro può, peraltro, determinare la cessazione del rapporto di apprendistato prima della scadenza del termine con il riconoscimento anticipato della qualifica professionale, oppure mediante recesso per giusta causa o per giustificato motivo.

IMPORTANTE: qualora al termine del periodo di apprendistato non sia data disdetta, l’apprendista rimane in servizio con la qualifica conseguita e il contratto viene trasformato a tempo indeterminato.

Giurisprudenza: agli apprendisti si applicano integralmente le disposizioni sui licenziamenti individuali (C. Cost. 28 novembre 1973, n. 169), limitatamente al recesso intimato nel corso del rapporto. Al contrario, la disdetta intimata al termine del rapporto, nel rispetto del preavviso, rappresenta la legittima volontà di non trasformare l’apprendistato in un normale rapporto a tempo indeterminato quando è ormai esaurita la causa negoziale dello speciale contratto.