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Lo stato di malattia può essere controllato, su richiesta del datore di lavoro o dell’INPS, mediante l’utilizzo di apposite strutture sanitarie pubbliche.

Le strutture competenti ad effettuare i controlli sanitari dei lavoratori dipendenti sono le ASL e l’INPS (mediante personale medico inserito in liste speciali istituite presso ogni sede dell’Istituto).

Fasce orarie: il lavoratore ha l’obbligo di essere reperibile presso l’indirizzo abituale o il domicilio occasionale durante tutta la durata della malattia, comprese le domeniche ed i giorni festivi, nelle seguenti fasce orarie giornaliere: dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19.

IMPORTANTE: eventuali diverse (più restrittive o più estensive) disposizioni stabilite dalla contrattazione collettiva sono in contrasto con le previsioni ministeriali e, quindi, inapplicabili.

Giurisprudenza: La Cassazione ha ritenuto risarcibile il danno causato al lavoratore dalla richiesta da parte del datore di lavoro di continue visite domiciliari, ignorando sistematicamente i risultati dei precedenti controlli che confermavano la persistenza della malattia. In tale ipotesi si ravvisa chiaramente un intento persecutorio nel comportamento del datore di lavoro tale da causare addirittura un aggravamento della malattia del dipendente (Cass. 19 gennaio 1999 n. 475).