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Suprema Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 15 maggio 2007, n. 11094.

E’ soggetta agli incrementi salariali stabiliti dal CCNL.

La Suprema Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza 15 maggio 2007, n. 11094, ha accolto il ricorso di un ingegnere licenziato dalla Spa i cui aveva il ruolo di dirigente.
Il ricorrente, infatti, riteneva che l’indennità supplementare prevista dal contratto collettivo dirigenti industriali dovesse essere liquidata tenendo conto degli aumenti retributivi stabiliti dal CCNL stipulato in data successiva al licenziamento, ma avente efficacia retroattiva anteriore.
La Corte d’Appello di Napoli aveva rigettato l’appello principale della società e quello incidentale del lavoratore, adducendo che le disposizioni transitorie dell’art. 3 del suddetto CCNL stabiliscono che “gli aumenti retributivi trovano applicazione nei confronti dei dirigenti in servizio alla data del 23 maggio 2000”, mentre il rapporto di lavoro del ricorrente si era concluso nel febbraio del 2000.
L’ingegnere, invece, aveva proposto ricordo in Cassazione, affermando che la decorrenza contrattuale degli aumenti retributivi ricadeva nel periodo di preavviso che avrebbe dovuto lavorare.
La Cassazione, dunque,  ha ricordato che entrambe le parti del rapporto di lavoro possono recedere dal contratto a tempo indeterminato dando il preavviso nel tempo fissato dal CCNL e che il diritto a lavorare in tale periodo può venir meno in seguito alla corresponsione dell’indennità sostitutiva di preavviso, che equivale al pagamento della retribuzione che sarebbe spettata per detto periodo.
Ciò, secondo la Cassazione, comporta l’obbligo di salvaguardare tutti i diritti retributivi che sarebbero maturati nel periodo di preavviso, anche ai fini dell’indennità supplementare e afferma “Il contenuto dell’obbligazione prevista per la parte recedente dall’art. 2218 codice civile di pagare, in mancanza di preavviso lavorato, un’indennità equivalente all’importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso, attribuisce rilevanza agli aumenti retributivi intervenuti nel corso del preavviso, sia dell’indennità supplementare per i dirigenti”.

Da Consulenza Del Lavoro    la notizia qui