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Rimborsi delle spese di lite sempre più adeguati all’attività effettivamente svolta dagli avvocati. Il valore della controversia, al fine dell’esatta applicazione delle tariffe forensi si calcola in relazione a quanto ha chiesto il ricorrente nell’atto introduttivo del giudizio.

Con delle eccezioni, però. Se il giudice ha accolto la domanda solo in parte il parametro di calcolo diventa il contenuto effettivo della decisione.

È quanto affermato dal Collegio esteso della Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 19014 dell’11 settembre 2007, ha risolto un contrasto di giurisprudenza sul punto.

Da Cassazione.net  la notizia qui