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(art. 6 L. 142/2001; art. 8-ter DL 411/2001 conv. in Ll 463/2001; Circ. Min. Lav. 18 marzo 2004 n. 10).

Le cooperative devono definire un regolamento, approvato dall’assemblea, sulla tipologia dei rapporti che si intendono attuare, in forma alternativa, con i soci lavoratori.

Il regolamento che deve essere depositato entro 30 giorni dall’approvazione presso il DPL competente per territorio, deve contenere, fra le altre:

– le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative da parte dei soci, in relazione all’organizzazione aziendale della cooperativa e ai profili professionali dei soci stessi;

– il richiamo ai contratti collettivi appicabili, per ciò che attiene ai soci lavoratori con rapporto di lavoro subordinato, nonchè il richiamo espresso alle norme vigenti applicabili ai rapporti di lavoro di diversa natura;

Il regolamento non può contenere disposizione derogative di minor favore rispetto ai trattamenti retributivi previsti dai contratti collettivi nazionali di settore o della categoria affine. La clausole che dovesse contenere disposizioni peggiorative è nulla.

In mancanza di adozione del regolamento interno, le cooperative non possono inquadrare i propri soci con rapporto diverso da quello subordinato, nè deliberare nelle materie indicate dalla legge.

Vedi anche: Cooperative di lavoro: rapporto tra soci lavoratori e cooperativa