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Suprema Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza n. 23022 del 31 ottobre 2007.

Il giudice non può sostituirsi all’accordo sindacale periodico.

Con la sentenza del 31 ottobre 2007, n. 23022, la sezione lavoro della Suprema Corte di Cassazione (in parziale accoglimento del ricorso Rete Ferroviaria Italiana contro la sentenza della Corte d’Appello promossa da una dipendente, cessata dal servizio dopo la scadenza del CCNL. e prima della stipulazione del successivo, alla quale tale Corte aveva riconosciuto l’emolumento di cui ad un accordo integrativo) ha stabilito la cancellazione della sentenza impugnata con rinvio della causa alla Corte di appello di Roma per un nuovo esame della pretesa relativa alle erogazioni retributive relative all’accordo integrativo ed al premio risultato quadri dal momento del conseguimento cioè della qualifica di quadro.
Per la Cassazione, scaduto il CCNL, la mancata stipulazione dell’accordo sindacale faceva venire meno il fatto costitutivo del diritto di credito del lavoratore.

Fatto e diritto – Con apposito ricorso Rete Ferroviaria Italiana aveva chiesto la cassazione della sentenza che aveva accolto l’appello di una dipendente, cessata dal servizio dopo la scadenza del CCNL. e prima della stipulazione del successivo, al pagamento delle erogazioni retributive relative all’accordo integrativo ed al premio risultato quadri dal momento del conseguimento cioè della qualifica di quadro.
Il primo CCNL citato contemplava gli elementi aggiuntivi della retribuzione denominati integrativo e premio risultato quadri, stabilendo che questi compensi fossero negoziati a livello compartimentale con cadenza annuale, onde commisurarli agli obiettivi di produzione ed ai risultati di produttività dei singoli compartimenti.
Inoltre tali emolumenti erano stati corrisposti, sulla base dei previsti accordi a livello compartimentale, ma dopo la scadenza del CCNL non erano stati stipulati altri accordi a livello di contrattazione integrativa.
Peraltro il nuovo CCNL, aveva disposto la cessazione dell’efficacia degli accordi relativi al compenso integrativo, stabilendo la corresponsione di un importo una tantum.
Il primo CCNL in questione era rimasto in vigore oltre la scadenza fissata dagli stipulanti sulla base di specifico patto di proroga automatica fino a disdetta, disdetta che non risultava essere stata data.
Il complesso delle disposizioni dettate in tema di salario integrativo dal CCNL. non trovava applicazione nei confronti dei dipendenti cessati dal servizio prima dell’anzidetta data e l’emolumento c.d. integrativo, così come il premio risultato quadri, anche se erano stati direttamente contemplati, tra le componenti della retribuzione, dal CCNL. le cui disposizioni avevano demandato alla contrattazione integrativa soltanto l’esatta determinazione degli importi da corrispondere sulla base degli obiettivi di produttività territorialmente raggiunti.
Al ricorso per cassazione presentato da RFI ha resistito con controricorso la lavoratrice.

La decisione della Cassazione – Con la sentenza del 31 ottobre 2007, n. 23022 la Sezione lavoro della Suprema Corte di Cassazione in parziale accoglimento del ricorso Rete Ferroviaria Italiana spa contro la sentenza d’appello che riconosceva l’emolumento integrativo alla dipendente cessata dal servizio dopo la scadenza del CCNL. e prima della stipulazione del successivo, ha stabilito che Il giudice non poteva sostituirsi, decidendone l’importo, all’accordo sindacale periodico firmato dalle parti firmatarie dello stesso.
Per la Cassazione quindi la sentenza impugnata deve essere di conseguenza cassata, con rinvio della causa alla Corte di appello di Roma per un nuovo esame della pretesa relativa alle erogazioni retributive relative all’accordo integrativo, ed al premio risultato quadri dal momento del conseguimento cioè della qualifica di quadro.
Per la Cassazione in mancanza della determinazione ad opera della contrattazione integrativa, non poteva procedervi il giudice sulla base degli importi liquidati l’anno prima nonostante il CCNL fosse scaduto e non fosse stato stipulato l’accordo sindacale locale che determinava annualmente l’importo da corrispondere per i risultati di produttività raggiunti territorialmente. La stipula delle parti è insindacabile e neanche è rilevante che dopo la stipula i patti locali per gli anni a seguire avevano confermato le stesse somme
Per la Cassazione scaduto il CCNL la mancata stipulazione dell’accordo sindacale (proprio a partire dalla data di fine del Ccnl) faceva venire meno il fatto costitutivo del diritto di credito del lavoratore.

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