LA SENTENZA COLLEGIALE SOTTOSCRITTA DAL SOLO ESTENSORE E’ NULLA – In base all’art. 132 cod. proc. civ. (Cassazione Sezione Lavoro n. 8427 del 1 aprile 2008, Pres. De Luca, Rel. Maiorano).
Ai sensi dell’art. 132, 2° comma, cod. proc. pen. la sentenza emessa da un giudice collegiale deve essere sottoscritta soltanto dal presidente e dal giudice estensore; ove il presidente non possa sottoscrivere per morte o altro impedimento, la sentenza, dopo l’indicazione del motivo della mancata sottoscrizione, viene sottoscritta dal consigliere più anziano del collegio.
La sentenza sottoscritta soltanto dal giudice relatore ed estensore è affetta da nullità insanabile.
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