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Cass. III sez. civ. sentenza n. 3528/09.

In tema di interpretazione dell’art. 2050 c.c. emerge che la pericolosità dell’attività esercitata deve essere valutata in base alle concrete circostanze di fatto in cui si è venuta svolgendo, tenendo conto insieme della specifica capacità di chi è chiamato a svolgerla e della potenzialità di danno che essa comporta.

Ai fini dell’accertamento della responsabilità degli organizzatori di una gara sportiva pertanto, in caso di incidente, occorre verificare se detta pericolosità sia stata o meno aumentata, in concreto, da difetti od errori nella predisposizione delle normali cautele atte a contenere il rischio nei limiti confacenti alla specifica attività.

L’attività di organizzazione di una gara sportiva connotata, secondo esperienza, da una elevata possibilità di eventi dannosi, non esclusivamente per chi vi assiste, ma anche per chi vi partecipa, è da considerarsi come esercizio di attività pericolosa, ancorché in rapporto agli atleti nella misura in cui li esponga a conseguenze più gravi di quelle che possono essere prodotte dagli stessi errori degli atleti impegnati nella gara…[continua…]

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