Il ricovero ospedaliero non è circostanza preclusiva al diritto all’indennità di accompagnamento giovedì, Mar 25 2010 

Corte di cassazione, sentenza 26.1.2010 n. 1585

Con sentenza del 9.5 – 5.7.2005, il Tribunale di Napoli, pronunciando in sede di appello, respinse il gravame proposto da V. A. nei confronti del Ministero dell’Interno avverso la sentenza di primo grado che ne aveva rigettato la domanda volta al riconoscimento della pensione di inabilità e dell’indennità di accompagnamento.

A sostegno del decisum il Tribunale ritenne che:
• quanto alla pensione di inabilità, non poteva ritenersi sufficiente, al fine di dimostrare il possesso di un reddito familiare non superiore ai limiti di legge, l’esibizione di autocertificazioni in tal senso, occorrendo altresì la certificazione dei competenti uffici finanziari, nella specie non prodotta;
• quanto all’indennità di accompagnamento, non era stata prodotta la certificazione di mancato ricovero in strutture statali o di godimento di prestazioni incompatibili.

Avverso l’anzidetta sentenza V. A. ha proposto ricorso per cassazione fondato su due motivi.
L’intimato Ministero dell’Interno non ha svolto attività difensiva….[continua…]

Da La Previdenza  la notizia qui

Lo sfratto è eseguibile se l’ultrasessantacinquenne può affittare un alloggio anche più disagiato mercoledì, Mag 7 2008 

Cass. III sez. civ. sentenza n. 8961/08

La Corte di Cassazione ha stabilito che non è sospesa l’esecuzione dello sfratto quando l’esecutato ultrasessantacinquenne percepisce un reddito che gli consente di prendere in fitto un alloggio, anche a condizioni più disagiate, purché adeguato alla situazione personale e alle conseguenti esigenze abitative dell’interessato.

La Cassazione ha infatti chiarito il senso e l’applicazione delle norme di protezione sociale e le proroghe contenute nell’articolo 80 della L. 388/2000 che sono valide se l’esecutato, o un suo familiare, hanno più di sessantacinque anni o sono gravemente handicappati.

Da Saranno Avvocati   la notizia qui

Diritto familiare convivente con una persona disabile a scegliere la sede lavorativa più vicina lunedì, Mag 5 2008 

(Corte di Cassazione, Sentenza 27 marzo 2008, n.7945)

Il diritto del genitore o del familiare convivente con una persona disabile di scegliere la sede lavorativa più vicina al proprio domicilio e di non essere trasferito ad altra sede senza consenso non è un diritto assoluto ed incondizionato, in quanto non può essere esercitato ove finisca per comprimere in maniera irragionevole le esigenze economiche, produttive ed organizzative del datore di lavoro.

Con questa decisione la Cassazione afferma la necessità di un bilanciamento tra l’interesse del familiare all’assistenza continua alla persona portatrice di handicap ed altri interessi di rilevanza costituzionale sicchè il riconoscimento del diritto del lavoratore familiare può, a seconda delle situazioni fattuali a fronte delle quali si intenda farlo valere, cedere a rilevanti esigenze economiche, organizzative e produttive dell’impresa.

Tale necessario bilanciamento d’interessi era stato già affermato dalla decisione della Cassazione n.12692 del 29 settembre del 2002 dove, in un passo della motivazione, si sottolineava che la stessa lettera dell’art.33 della legge 104/92 stabilisce che la scelta prioritaria della sede di lavoro non è assoluta ma solo “ove possibile”.

Da Filodiritto    la notizia qui

Il TAR Lombardia giudica non corrette le richieste economiche del Comune di Milano alle famiglie delle persone con disabilità lunedì, Feb 25 2008 

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Di seguito pubblichiamo due sentenze del Tar della Lombardia in riferimento alla richieste economiche avantate dal Comune di Milano alle famiglie delle persone con disabilità in materia di partecipazione ai servizi

tar_milano_303-2008.pdf

tar_milano_291-2008.pdf

Avv. Maria Grazia Mei

Dott. Massimiliano Calcaterra