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Di seguito segnaliamo la procedura da osservare in caso di assenza del lavoratore alla visita di controllo domiciliare.

Il medico, in caso di assenza del lavoratore alla visita di controllo domiciliare, deve informare il lavoratore e la sede dell’INPS che, a sua volta, avvisa il datore di lavoro ed invitare il lavoratore per il giorno successivo, non festivo, alla visita di controllo ambulatoriale.

Se il lavoratore non si reca a tale visita, l’INPS ne dà comunicazione al datore di lavoro ed invita il lavoratore a da dare spiegazioni in merito entro 10 giorni.

Giurisprudenza: Corte Cost. 26 gennaio 1988 n. 78, ha così disciplinato la materia:

1) l’assenza alla prima visita di controllo comporta la totale perdita di qualsiasi trattamento economico per i primi 10 giorni di malattia;

2) l’assenza anche alla seconda visita di controllo comporta, oltre alla sanzione prevista dal punto 1, la riduzione del 50% del trattamento economico per il restante periodo;

3) l’assenza anche alla terza visita di controllo determina l’interruzione dell’erogazione dell’indennità economica da parte dell’INPS da quel momento fino al termine del periodo di malattia.

Sanzioni disciplinari: l’assenza del lavoratore configura in ogni caso un’inadempienza anche nei confronti del datore di lavoro, sussistendo l’interesse d iquest’ultimo a ricevere regolarmente la prestazione lavorativa del proprio dipendente. In conseguenza a ciò il lavoratore può essere sanzionato in  relazione alla gravità del caso, sino ad arrivare anche al licenziamento.

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Vedi anche: Le assenze dal domicilio del dipendente malato in occasione delle visite di controllo possono giustificare il licenziamento