Convertito il decreto sugli sfratti: novità per i mutuatari martedì, Dic 23 2008 

case-153x124Convertito il decreto sugli sfratti: novità per i mutuatari.

Diventa legge il decreto n.158/08 che ha prorogato al 30 giugno 2009 l’esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili ad uso abitativo, di particolari categorie sociali.

La Legge di conversione n. 199/08, pubblicata sulla GU n. 296 del 19 dicembre, ha ampliato a tutti i Comuni capoluogo di Provincia e i Comuni ad essi confinanti (con oltre 10mila abitanti) o ad “alta tensione abitativa”, l’applicazione del provvedimento. Si tratta di una estensione geografica significativa rispetto all’originario DL, che limitava la proroga alle sole 14 aree urbane e ai Comuni ad alta tensione abitativa ad esse confinanti.

Tuttavia, la novità più importante non riguarda gli inquilini in affitto ma i mutuatari insolventi, siano essi nuclei familiari o imprese e società in fallimento.

Il nuovo testo del comma 1-quater del DL consente agli istituti autonomi case popolari, comunque denominati o trasformati (Ater e Iacp), di acquistare gli alloggi dei mutuatari insolventi usufruendo delle agevolazioni fiscali previste per l’acquisto della prima casa, al fine di favorire la riduzione del disagio abitativo e la passività delle banche…[continua…]

Da Il Sole 24 Ore   la notizia qui

Esecuzione per rilascio di immobile – rimborso spese martedì, Giu 5 2007 

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Corte di Cassazione, Sentenza n. 11197 del 15 maggio 2007 

In tema di esecuzione per rilascio, qualora questa sia avvenuta a seguito di intimazione di precetto e successiva comunicazione dell’ufficiale giudiziario ai sensi dell’art. 608, comma primo, cod. proc. civ. (c.d. preavviso di rilascio), ma senza che si sia poi reso necessario procedervi coattivamente, la parte istante ha diritto al rimborso delle spese processuali sostenute, ivi comprese le spese vive, i diritti di procuratore e gli onorari di avvocati, da richiedere con le forme del giudizio ordinario, ove non sia possibile richiedere il decreto di cui all’art. 611 cod. proc. civ.

Da Corte di Cassazione   la notizia qui

La richiesta di ingiunzione nella procedura di sfratto mercoledì, Mag 23 2007 

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Esaminiamo la possibilità di richiedere, da parte del locatore, decreto ingiuntivo unitamente all’atto di intimazione di sfratto.

Il locatore può chiedere il pagamento del canone di locazione anche nello stesso atto di intimazione di sfratto per morosità e ciò in parziale deroga del disposto del secondo comma dell’art. 1453 c.c. che stabilisce “la risoluzione può essere domandata anche quando il giudizio è stato promosso per ottenere l’adempimento; ma non può chiedersi l’adempimento quando è stata domandata la risoluzione“.

Infatti l’art. 664 c.p.c. precisa che il giudice può pronunciare separato decreto di ingiunzione in una causa di risoluzione del contratto di locazione seppure promossa con il procedimento speciale dell’intimazione di sfratto per morosità.

Giurisprudenza: nell’ipotesi in cui il locatore abbia proposto domanda di risoluzione del contratto di locazione per morosità, l’ulteriore richiesta di pagamento dei canoni scaduti e da scadere non è preclusa dal disposto di cui al secondo comma dell’art. 1453 c.c., in quanto il locatore, nel formulare tale richiesta, non postula che il rapporto si protragga fino alla scadenza pattuita o imposta dalla legge, ma esige soltanto di essere soddisfatto di quanto dovutogli a titolo di corrispettivo per il godimento dell’immobile, in uno con la risoluzione del contratto Cass, Sez III, 3 agosto 2004 n. 14808.

Vedi anche   La procedura esecutiva dello sfratto

Vedi anche   Sfratto per morosità: procedura

Vedi anche   Esecuzione per rilascio di immobile – rimborso spese

Sfratto per morosità: procedura lunedì, Mag 7 2007 

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Ecco i vari passaggi per ottenere lo sfratto del conduttore moroso:

  • Scrivere una lettera raccomandata a.r. in cui si sollecita il pagamento degli affitti arretrati entro una certa data.(15 gg.)
  1. Intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida presso il tribunale competente. Si tratta di un atto in cui si cita l’inquilino moroso a comparire davanti al Giudice e in cui viene fissata la data dell’udienza (da uno a due o tre mesi a seconda dei tribunali).
  2. Il termine di grazia. Se l’inquilino si presenta all’udienza può chiedere il “termine di grazia“, cioè un periodo di tempo entro cui poter pagare e saldare la morosità; il Giudice può concedergli fino a tre o quattro mesi per pagare (in genere si tratta di una bella regalia che viene concessa legalmente all’inquilino che può così restare in casa d’altri un po’ più a lungo a spese della proprietà, altri tre mesi circa di abbuono).
  3. Convalida. Se non si presenta o non si oppone, allora lo sfratto è convalidato ed il Giudice fissa la data di esecuzione per il rilascio dell’immobile circa un mese dopo (se va bene) la data dell’udienza e manda l’atto alla Cancelleria per l’apposizione della formula esecutiva in cui si comanda a tutti gli Ufficiali Giudiziari di mettere in esecuzione l’atto di sfratto se richiesto, dando l’assistenza della forza pubblica.
  4. L’atto di precetto. Se l’inquilino moroso non se ne va con le sue gambe entro la data fissata dal Giudice, occorre che il proprietario a mezzo del suo avvocato gli notifichi l’atto di precetto in cui gli si intima di rilasciare l’unità immobiliare entro circa 10 gg. dalla notifica e che in difetto si procederà con l’esecuzione forzata (si vede che il termine per il rilascio già fissato dal Giudice non vale niente e bisogna ridirglielo; la notifica di solito avviene a mezzo posta, o a mezzo assistenti del tribunale, per cui se l’inquilino non si trova a casa, ritorna all’ufficio postale o nella Casa Comunale e lì resta, se non la vuole andare a ritirare, fino al termine della compiuta giacenza, uno o due mesi circa e i tempi si prolungano ulteriormente).
  5. Monitoria di sgombero. Se non basta ancora e l’inquilino persiste nell’immobile, allora occore procedere con la “monitoria di sgombero”, si tratta di un altro atto da notificare all’inquilino in cui l’Ufficiale Giudiziario del Tribunale notifica al moroso che in una determinata data, ad una determinata ora si recherà presso l’immobile che occupa per buttarlo fuori nelle forme e nei modi di legge ed eventualmente con l’assistenza della forza pubblica. (Qui siamo praticamente nelle mani dell’Ufficiale Giudiziario che a sua discrezione, in base alla mole di lavoro e alle pratiche che ha da svolgere, può fissare una data vicina a uno o due mesi o lontana… sei o sette mesi…).
    E’ in questa fase che il proprietario deve dimostrare di essere in regola con le tasse (ICI, IRPEF, Registro) e quindi fornire all’avvocato copia delle ricevute di pagamento dei tributi. Occorre mettersi a cercare in casa dove sono finite le ricevute, trovarle, andare in copisteria e farne delle copie da portare all’avvocato che le allegherà agli atti. (Conviene cercare un avvocato vicino a casa, altrimenti non avrete idea del tempo che si perde in viaggi avanti e indietro; pura vessazione dei proprietari da parte dello Stato).
  6. Ufficiale giudiziario. Se siamo proprio sfigati e l’inquilino è ancora lì, ecco arrivare, dopo circa un anno e forse anche più dall’avvio della pratica, il sospirato Ufficiale Giudiziario che eseguirà materialmente lo sfratto avvalendosi se necessario della forza pubblica, farà cambiare la serratura della porta di casa al fabbro il quale deve essere stato preventivamente chiamato dal proprietario il quale lo dovrà poi pagare.
  7. Verbale di rilascio. A conclusione di tutta la trafila segue il “verbale di rilascio immobile” un atto in cui l’Ufficiale Giudiziario verbalizza l’avvenuto sfratto.

  8. Inventario. Se nell’immobile sono rimasti i mobili dell’inquilino moroso, l’Ufficiale Giudiziario stilerà una dettagliata distinta di tutto quello che c’è e nominerà il proprietario custode e responsabile degli averi che l’inquilino non è riuscito a portare via. (E qui noi proprietari restiamo fregati un’altra volta, perchè se l’inquilino non se li viene a prendere, deve provvedere il proprietario a fare lo sgombero a proprie spese, salvo rifarsi sull’inquilino moroso, ma questa è una battuta, quindi deve disporre di un giaciglio idoneo ad ospitare i mobili non suoi se vuole realmente liberare il suo immobile, altrimenti li deve lasciare dove sono e avviare un’altra pratica burocratica…)

Da Proprietari di casa.org   la notizia qui

Vedi anche: Pagina Facebook Studio Legale Associato Mei & Calcaterra

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Vedi anche……..Esecuzione per rilascio di immobile – rimborso spese