Prima casa: lo Stato non la può pignorare, le banche sì mercoledì, Giu 19 2013 

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Dopo una riunione fiume, lo scorso 15 giugno, il governo Letta ha licenziato il “decreto del fare” ( ☞ tutte le misure previste): tra gli ottanta punti previsti dal decreto, quello che ha riscosso l’immediato interesse dei media e dell’opinione pubblica è stato l’impignorabilità della prima casa. Come riporta il comunicato stampa pubblicato dal sito del Governo, alla voce “semplificazione fiscale – Pignorabilità delle proprietà immobiliari”:

Se l’unico immobile di proprietà del debitore è adibito ad abitazione principale, non può essere pignorato, ad eccezione dei casi in cui l’immobile sia di lusso o comunque classificato nelle categorie catastali A/8 e A/9 (ville e castelli). Per tutti gli altri immobili, il valore minimo del debito che autorizza il riscossore a procedere con l’esproprio dell’immobile, è stato innalzato da 20mila a 120mila euro. L’esecuzione dell’esproprio può essere resa effettiva non prima di 6 mesi dall’iscrizione dell’ipoteca, mentre in passato erano sufficienti 4 mesi.

Per quanto riguarda le imprese, i limiti alla pignorabilità già presenti nel codice di procedura civile per le ditte individuali sono estesi alle società di capitale e più in generale alle società dove il capitale prevalga sul lavoro…continua a leggere

Da Linkiesta

Casa: verso proroga blocco sfratti al 31 dicembre mercoledì, Giu 24 2009 

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ROMA – In arrivo la proroga del blocco degli sfratti: il provvedimento, in scadenza a fine mese, dovrebbe slittare fino al 31 dicembre 2009.

“Stiamo andando in questa direzione”, ha detto il sottosegretario alle Infrastrutture con delega alla casa Mario Mantovani. Il rinvio per gli sfratti sarà all’esame del consiglio dei ministri di venerdì nel cosiddetto milleproroghe.

Rinvii in vista anche per la class action e per la scadenza per la conversione dei bond Alitalia. Il decreto milleproroghe è solo un ‘pezzo’ del pacchetto di provvedimenti in cantiere per il prossimo consiglio dei ministri: potrebbe infatti essere sul tavolo del governo il cosiddetto ‘decretone’ d’estate e anche un decreto legislativo che apporta degli aggiustamenti alla disciplina dell’Opa, l’offerta pubblica di acquisto. Si tratterebbe di normazione di materie che erano già state disciplinate per via regolamentare dalla Consob…[continua…]

Da Ansa   la notizia qui

Convertito il decreto sugli sfratti: novità per i mutuatari martedì, Dic 23 2008 

case-153x124Convertito il decreto sugli sfratti: novità per i mutuatari.

Diventa legge il decreto n.158/08 che ha prorogato al 30 giugno 2009 l’esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili ad uso abitativo, di particolari categorie sociali.

La Legge di conversione n. 199/08, pubblicata sulla GU n. 296 del 19 dicembre, ha ampliato a tutti i Comuni capoluogo di Provincia e i Comuni ad essi confinanti (con oltre 10mila abitanti) o ad “alta tensione abitativa”, l’applicazione del provvedimento. Si tratta di una estensione geografica significativa rispetto all’originario DL, che limitava la proroga alle sole 14 aree urbane e ai Comuni ad alta tensione abitativa ad esse confinanti.

Tuttavia, la novità più importante non riguarda gli inquilini in affitto ma i mutuatari insolventi, siano essi nuclei familiari o imprese e società in fallimento.

Il nuovo testo del comma 1-quater del DL consente agli istituti autonomi case popolari, comunque denominati o trasformati (Ater e Iacp), di acquistare gli alloggi dei mutuatari insolventi usufruendo delle agevolazioni fiscali previste per l’acquisto della prima casa, al fine di favorire la riduzione del disagio abitativo e la passività delle banche…[continua…]

Da Il Sole 24 Ore   la notizia qui

Il governo proroga gli sfratti fino al 30 giugno 2009 giovedì, Ott 16 2008 

Il provvedimento è stato adottato «a tutela del disagio abitativo»

ROMA – Il governo prorogherà al 30 giugno 2009 il termine di sospensione per l’esecuzione degli sfratti. Lo comunicano la presidenza del Consiglio e il ministero delle Infrastrutture, spiegando che il provvedimento – a tutela del disagio abitativo – sarà adottato con l’inserimento dello stesso in una legge di conversione di un decreto all’esame del Parlamento o in un apposito decreto legge.

L’ALLARME – Nei giorni scorsi il Sunia, il sindacato inquilini della Cgil, aveva chiesto proprio il varo di un provvedimento d’emergenza. «Tra tante crisi ed emergenze da affrontare sta colpevolmente passando sotto silenzio la scadenza del 16 ottobre, data in cui riprenderanno gli sfratti sospesi nei confronti di inquilini appartenenti ad una serie di categorie disagiate quali anziani, portatori di handicap e famiglie numerose», aveva denunciato il segretario generale Luigi Pallotta, ricordando come già l’ultima legge di proroga «prevedeva soluzioni alloggiative che la manovra finanziaria di luglio del Governo Berlusconi ha cancellato, sottraendo i 550 milioni di finanziamento ai comuni».

Da Il Corriere della Sera  la notizia qui

Lo sfratto è eseguibile se l’ultrasessantacinquenne può affittare un alloggio anche più disagiato mercoledì, Mag 7 2008 

Cass. III sez. civ. sentenza n. 8961/08

La Corte di Cassazione ha stabilito che non è sospesa l’esecuzione dello sfratto quando l’esecutato ultrasessantacinquenne percepisce un reddito che gli consente di prendere in fitto un alloggio, anche a condizioni più disagiate, purché adeguato alla situazione personale e alle conseguenti esigenze abitative dell’interessato.

La Cassazione ha infatti chiarito il senso e l’applicazione delle norme di protezione sociale e le proroghe contenute nell’articolo 80 della L. 388/2000 che sono valide se l’esecutato, o un suo familiare, hanno più di sessantacinque anni o sono gravemente handicappati.

Da Saranno Avvocati   la notizia qui

Esecuzione per rilascio di immobile – rimborso spese martedì, Giu 5 2007 

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Corte di Cassazione, Sentenza n. 11197 del 15 maggio 2007 

In tema di esecuzione per rilascio, qualora questa sia avvenuta a seguito di intimazione di precetto e successiva comunicazione dell’ufficiale giudiziario ai sensi dell’art. 608, comma primo, cod. proc. civ. (c.d. preavviso di rilascio), ma senza che si sia poi reso necessario procedervi coattivamente, la parte istante ha diritto al rimborso delle spese processuali sostenute, ivi comprese le spese vive, i diritti di procuratore e gli onorari di avvocati, da richiedere con le forme del giudizio ordinario, ove non sia possibile richiedere il decreto di cui all’art. 611 cod. proc. civ.

Da Corte di Cassazione   la notizia qui

La richiesta di ingiunzione nella procedura di sfratto mercoledì, Mag 23 2007 

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Esaminiamo la possibilità di richiedere, da parte del locatore, decreto ingiuntivo unitamente all’atto di intimazione di sfratto.

Il locatore può chiedere il pagamento del canone di locazione anche nello stesso atto di intimazione di sfratto per morosità e ciò in parziale deroga del disposto del secondo comma dell’art. 1453 c.c. che stabilisce “la risoluzione può essere domandata anche quando il giudizio è stato promosso per ottenere l’adempimento; ma non può chiedersi l’adempimento quando è stata domandata la risoluzione“.

Infatti l’art. 664 c.p.c. precisa che il giudice può pronunciare separato decreto di ingiunzione in una causa di risoluzione del contratto di locazione seppure promossa con il procedimento speciale dell’intimazione di sfratto per morosità.

Giurisprudenza: nell’ipotesi in cui il locatore abbia proposto domanda di risoluzione del contratto di locazione per morosità, l’ulteriore richiesta di pagamento dei canoni scaduti e da scadere non è preclusa dal disposto di cui al secondo comma dell’art. 1453 c.c., in quanto il locatore, nel formulare tale richiesta, non postula che il rapporto si protragga fino alla scadenza pattuita o imposta dalla legge, ma esige soltanto di essere soddisfatto di quanto dovutogli a titolo di corrispettivo per il godimento dell’immobile, in uno con la risoluzione del contratto Cass, Sez III, 3 agosto 2004 n. 14808.

Vedi anche   La procedura esecutiva dello sfratto

Vedi anche   Sfratto per morosità: procedura

Vedi anche   Esecuzione per rilascio di immobile – rimborso spese

La procedura esecutiva dello sfratto martedì, Mag 22 2007 

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Di seguito pubblichiamo una breve descrizione sulla procedura esecutiva dello sfratto 

La procedura di sfratto, che si deve iniziare solo dopo la scadenza della data fissata per l’esecuzione dal Giudice che ha convalidato lo sfratto, si principia con la notifica di un atto di precetto unitamente al titolo esecutivo con il quale si invita il conduttore a rilasciare l’immobile entro 10 giorni, avvertendolo che in caso contrario si provvederà all’esecuzione forzata.

Successivamente alla notifica dell’atto di precetto, lo stesso ufficiale giudiziario constatata la regolarità del titolo esecutivo e della notifica del medesimo, nonchè del’atto di precetto, avverte il conduttore, con almeno 3 giorni di anticipo, che procederà all’accesso in loco per eseguire materialmente lo sfratto.

La procedura per l’esecuzione dello sfratto ha inizio con la notifica dell’avviso di sloggio ex artt. 608 e 611 c.p.c. da parte dell’ufficiale giudiziario.

Il conduttore può proporre opposizione agli atti esecutivi entro 5 giorni ex art 617 c.p.c. dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto.

La decisione del Giudice che definisca un procedimento instaurato ex art. 617 c.p.c. e che abbia confermato la regolarità del titolo esecutivo, è impugnabile solo con ricorso in Cassazione.

Vedi anche…..Sfratto per morosità: procedura

Vedi anche….La richiesta di ingiunzione nella procedura di sfratto

Vedi anche….Esecuzione per rilascio di immobile – rimborso spese

Sfratto per morosità: procedura lunedì, Mag 7 2007 

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Ecco i vari passaggi per ottenere lo sfratto del conduttore moroso:

  • Scrivere una lettera raccomandata a.r. in cui si sollecita il pagamento degli affitti arretrati entro una certa data.(15 gg.)
  1. Intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida presso il tribunale competente. Si tratta di un atto in cui si cita l’inquilino moroso a comparire davanti al Giudice e in cui viene fissata la data dell’udienza (da uno a due o tre mesi a seconda dei tribunali).
  2. Il termine di grazia. Se l’inquilino si presenta all’udienza può chiedere il “termine di grazia“, cioè un periodo di tempo entro cui poter pagare e saldare la morosità; il Giudice può concedergli fino a tre o quattro mesi per pagare (in genere si tratta di una bella regalia che viene concessa legalmente all’inquilino che può così restare in casa d’altri un po’ più a lungo a spese della proprietà, altri tre mesi circa di abbuono).
  3. Convalida. Se non si presenta o non si oppone, allora lo sfratto è convalidato ed il Giudice fissa la data di esecuzione per il rilascio dell’immobile circa un mese dopo (se va bene) la data dell’udienza e manda l’atto alla Cancelleria per l’apposizione della formula esecutiva in cui si comanda a tutti gli Ufficiali Giudiziari di mettere in esecuzione l’atto di sfratto se richiesto, dando l’assistenza della forza pubblica.
  4. L’atto di precetto. Se l’inquilino moroso non se ne va con le sue gambe entro la data fissata dal Giudice, occorre che il proprietario a mezzo del suo avvocato gli notifichi l’atto di precetto in cui gli si intima di rilasciare l’unità immobiliare entro circa 10 gg. dalla notifica e che in difetto si procederà con l’esecuzione forzata (si vede che il termine per il rilascio già fissato dal Giudice non vale niente e bisogna ridirglielo; la notifica di solito avviene a mezzo posta, o a mezzo assistenti del tribunale, per cui se l’inquilino non si trova a casa, ritorna all’ufficio postale o nella Casa Comunale e lì resta, se non la vuole andare a ritirare, fino al termine della compiuta giacenza, uno o due mesi circa e i tempi si prolungano ulteriormente).
  5. Monitoria di sgombero. Se non basta ancora e l’inquilino persiste nell’immobile, allora occore procedere con la “monitoria di sgombero”, si tratta di un altro atto da notificare all’inquilino in cui l’Ufficiale Giudiziario del Tribunale notifica al moroso che in una determinata data, ad una determinata ora si recherà presso l’immobile che occupa per buttarlo fuori nelle forme e nei modi di legge ed eventualmente con l’assistenza della forza pubblica. (Qui siamo praticamente nelle mani dell’Ufficiale Giudiziario che a sua discrezione, in base alla mole di lavoro e alle pratiche che ha da svolgere, può fissare una data vicina a uno o due mesi o lontana… sei o sette mesi…).
    E’ in questa fase che il proprietario deve dimostrare di essere in regola con le tasse (ICI, IRPEF, Registro) e quindi fornire all’avvocato copia delle ricevute di pagamento dei tributi. Occorre mettersi a cercare in casa dove sono finite le ricevute, trovarle, andare in copisteria e farne delle copie da portare all’avvocato che le allegherà agli atti. (Conviene cercare un avvocato vicino a casa, altrimenti non avrete idea del tempo che si perde in viaggi avanti e indietro; pura vessazione dei proprietari da parte dello Stato).
  6. Ufficiale giudiziario. Se siamo proprio sfigati e l’inquilino è ancora lì, ecco arrivare, dopo circa un anno e forse anche più dall’avvio della pratica, il sospirato Ufficiale Giudiziario che eseguirà materialmente lo sfratto avvalendosi se necessario della forza pubblica, farà cambiare la serratura della porta di casa al fabbro il quale deve essere stato preventivamente chiamato dal proprietario il quale lo dovrà poi pagare.
  7. Verbale di rilascio. A conclusione di tutta la trafila segue il “verbale di rilascio immobile” un atto in cui l’Ufficiale Giudiziario verbalizza l’avvenuto sfratto.

  8. Inventario. Se nell’immobile sono rimasti i mobili dell’inquilino moroso, l’Ufficiale Giudiziario stilerà una dettagliata distinta di tutto quello che c’è e nominerà il proprietario custode e responsabile degli averi che l’inquilino non è riuscito a portare via. (E qui noi proprietari restiamo fregati un’altra volta, perchè se l’inquilino non se li viene a prendere, deve provvedere il proprietario a fare lo sgombero a proprie spese, salvo rifarsi sull’inquilino moroso, ma questa è una battuta, quindi deve disporre di un giaciglio idoneo ad ospitare i mobili non suoi se vuole realmente liberare il suo immobile, altrimenti li deve lasciare dove sono e avviare un’altra pratica burocratica…)

Da Proprietari di casa.org   la notizia qui

Vedi anche: Pagina Facebook Studio Legale Associato Mei & Calcaterra

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Vedi anche……..Esecuzione per rilascio di immobile – rimborso spese