Dopo una riunione fiume, lo scorso 15 giugno, il governo Letta ha licenziato il “decreto del fare” ( ☞ tutte le misure previste): tra gli ottanta punti previsti dal decreto, quello che ha riscosso l’immediato interesse dei media e dell’opinione pubblica è stato l’impignorabilità della prima casa. Come riporta il comunicato stampa pubblicato dal sito del Governo, alla voce “semplificazione fiscale – Pignorabilità delle proprietà immobiliari”:
Se l’unico immobile di proprietà del debitore è adibito ad abitazione principale, non può essere pignorato, ad eccezione dei casi in cui l’immobile sia di lusso o comunque classificato nelle categorie catastali A/8 e A/9 (ville e castelli). Per tutti gli altri immobili, il valore minimo del debito che autorizza il riscossore a procedere con l’esproprio dell’immobile, è stato innalzato da 20mila a 120mila euro. L’esecuzione dell’esproprio può essere resa effettiva non prima di 6 mesi dall’iscrizione dell’ipoteca, mentre in passato erano sufficienti 4 mesi.
Per quanto riguarda le imprese, i limiti alla pignorabilità già presenti nel codice di procedura civile per le ditte individuali sono estesi alle società di capitale e più in generale alle società dove il capitale prevalga sul lavoro…continua a leggere
Da Linkiesta