Violenza in coppia stabile è maltrattamento in famiglia Lunedì, Nov 2 2009 

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Le vessazioni tra persone che hanno un rapporto consolidato equivalgono a quelle tra sposati.

Cassazione 40727/2009.

di Roberto Codini
Le vessazioni e le violenze sul partner sono sempre da considerarsi maltrattamenti in famiglia tutelati dalla legge penale purché si tratti di coppie stabili anche se non sposate o conviventi.
Lo ha stabilito la Seconda Sezione Penale della Corte di Cassazione confermando una sentenza della Corte di Appello di Cagliari che aveva condannato un signore per il reato di maltrattamenti in famiglia nei confronti della compagna.

La Suprema Corte, respingendo il ricorso dell’imputato contro la sentenza di appello, ha affermato che “ai fini della configurabilità del reato di maltrattamenti in famiglia, non assume alcun rilievo la circostanza che l’azione delittuosa sia commessa ai danni di una persona convivente “more uxorio”, atteso che il richiamo contenuto nell’art.572 del codice penale. alla “famiglia” deve intendersi riferito ad ogni consorzio di persone tra le quali, per strette relazioni e consuetudini di vita, siano sorti rapporti di assistenza e solidarietà per un apprezzabile periodo di tempo”.

La sentenza costituisce un ulteriore passo in avanti in materia di tutela della c.d. “famiglia di fatto”, cioè delle unioni tra soggetti non uniti dal vincolo del matrimonio. È utile ripercorrerne brevemente le tappe…[continua...]

Da Cittadino Lex   la notizia qui

Il medico risponde anche per colpa lieve Lunedì, Ott 19 2009 

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Cass. III sez. civ. sentenza n. 20790/09

La Corte di Cassazione ha stabilito che il medico non può esimersi da responsabilità per colpa lieve per il solo fatto che l’intervento abbia comportato la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà.

La Corte richiamando il disposto di cui all’articolo 2236 ha precisato che in ambito medico, a prescindere dalla difficoltà dell’intervento, il sanitario ha l’obbligo di seguire il paziente anche in relazione a possibili eventi che possono verificarsi dopo l’operazione.

Da Saranno Avvocati   la notizia qui

Diritto del padre lavoratore dipendente ad usufruire dei risposi giornalieri qualora la madre non possa accudire la prole Lunedì, Ott 19 2009 

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Inps, Circolare 15.10.2009 n. 112.

L’art. 40, lett. C, del d.lgs. 151/2001 (T.U. maternità/paternità) prevede che il padre lavoratore dipendente possa fruire dei riposi giornalieri “nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente”.

In attuazione della citata disposizione, l’Inps, in varie circolari, aveva ritenuto che per madre “lavoratrice non dipendente” dovesse intendersi la madre “lavoratrice autonoma (artigiana, commerciante, coltivatrice diretta o colona, imprenditrice agricola, parasubordinata, libera professionista) avente diritto ad un trattamento economico di maternità a carico dell’Istituto o di altro ente previdenziale” e non anche la madre casalinga, con conseguente esclusione, in tale ultima ipotesi, del diritto del padre a fruire dei riposi giornalieri salvi, ovviamente, i casi di morte o grave infermità della madre (vedi circolari n. 109/2000, 8/2003 e 95 bis 2006).

Con sentenza n. 4293 del 9 settembre 2008, il Consiglio di Stato, Sez. VI, ha dedotto, in via estensiva, che la ratio della norma in esame, “volta a beneficiare il padre di permessi per la cura del figlio”, induca a ritenere ammissibile la fruizione dei riposi giornalieri da parte del padre anche nel caso in cui la madre casalinga, considerata alla stregua della “lavoratrice non dipendente”, possa essere tuttavia “impegnata in attività che la distolgano dalla cura del neonato”…[continua...]

Da La Previdenza   la notizia qui

Maternità, l’indennità spetta anche a chi perde il posto Mercoledì, Ott 14 2009 

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Cassazione civile, sentenza n. 21121 del 2 ottobre 2009.
Le lavoratrici gestanti le quali si trovino, all’inizio del periodo di congedo per maternità, sospese, assenti dal lavoro senza retribuzione ovvero disoccupate, sono ammesse al godimento dell’indennità giornaliera di maternità, purché tra l’inizio della sospensione, assenza o disoccupazione e quello di detto periodo non siano decorsi più di sessanta giorni.

Qualora il congedo per maternità abbia inizio trascorsi sessanta giorni dalla risoluzione del rapporto di lavoro e la lavoratrice si trovi, all’inizio del periodo di congedo, disoccupata e in godimento dell’indennità di disoccupazione, ha diritto all’indennità giornaliera di maternità anziché all’indennità ordinaria di disoccupazione.

Lo stesso beneficio è previsto in favore della lavoratrice che non è in godimento dell’indennità di disoccupazione perché non assicurata contro tale evento, purché all’inizio del congedo per maternità non siano decorsi più di 180 giorni dalla risoluzione del rapporto di lavoro e purché nell’ultimo biennio risultino versati 26 contributi settimanali per l’assicurazione di maternità…[continua...]
Da Il Sole 24 Ore   la notizia qui

Proprietario responsabile della sicurezza degli operai in casa Mercoledì, Set 30 2009 

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Chi si avvale non di una ditta ma di un singolo lavoratore deve adottare le norme antinfortunistiche.

Cassazione 36581/2009.

di Roberto Codini
Chi utilizza per ristrutturare il proprio appartamento un operaio e non una impresa specializzata è tenuto al rispetto delle norme antinfortunistiche ed alla vigilanza sulla sicurezza del lavoratore, ed in caso di morte di quest’ultimo rischia una condanna per omicidio colposo.

Lo ha stabilito la Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione annullando con rinvio una sentenza della Corte di Appello di Bari che aveva assolto, “perché il fatto non sussiste”, il proprietario di un immobile che aveva commissionato i lavori di ristrutturazione del suo appartamento ad un operaio che era morto a causa di un infortunio sul lavoro.

Il proprietario dell’immobile non si era rivolto infatti al titolare di una ditta specializzata ma aveva incaricato dei lavori un operaio dipendente in mobilità di un’altra impresa…[continua...]

Da Azienda Lex  la notizia qui

La madre separata che non permette gli incontri tra padre e figli commette reato Mercoledì, Set 30 2009 

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Cass. Sez. pen. Sentenza n. 34838/09

La Cassazione ha di recente affermato che commettono un reato le madri separate che non favoriscono gli incontri con l’altro genitore.

Un comportamento del genere, infatti, spiega la Corte, lungi dal “tutelare l’effettivo interesse” del minore, denota “il proposito di vulnerare l’interesse del marito a frequentare il figlio in costanza di separazione coniugale”.

Da Saranno Avvocati  la notizia qui

Infortunio, il concorso di colpa non esonera la responsabilità del datore di lavoro Martedì, Set 22 2009 

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Cass., sez. LAVORO, sen. n. 19494 del 10 settembre 2009.

In caso di infortunio sul lavoro l’eventuale colpa del lavoratore, dovuta ad imprudenza, negligenza o imperizia, non elimina quella del datore di lavoro, sul quale incombe l’onere di provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, non essendo sufficiente un semplice concorso di colpa del lavoratore per interrompere il nesso di causalità. L’unico caso in cui si potrebbe configurare un esonero di responsabilità – continua la Corte – è quando vengono accertati i caratteri di “abnormità” e assoluta “inopinabilità” nel comportamento del lavoratore.

Nel caso al vaglio della Corte, la pronuncia muove dall’accertamento del fatto che il lavoratore, al momento dell’infortunio, era impegnato nelle abituali attività che svolgeva secondo le modalità consuete, eseguendo la fase di carico di un carro agricolo; carro che era venuto a trovarsi con la parte anteriore rialzata e con l’albero cardanico in posizione obliqua. Proprio in conseguenza di tale posizione, si era creata una fessura ove si era infilata la sciarpa della vittima, evento questo che aveva determinato la morte per strangolamento del lavoratore…[continua...]

Da Il Sole 24 Ore   la notizia qui

Si offende la moglie se si insulta la suocera Lunedì, Set 21 2009 

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L’uomo è stato condannato a risarcire la consorte.

Cassazione 35874/2009.

Si può essere condannati al risarcimento dei danni anche se si offende la suocera (assente) durante un litigio con la propria moglie. Lo ha deciso la Cassazione con la sentenza 35874 depositata ieri.

I giudici della Suprema corte hanno respinto la richiesta del marito-genero, imputato di ingiuria e lesioni (aveva anche colpito la moglie alla bocca con una testata), di non considerare valida la querela presentata dalla donna perché ad essere ingiuriata era stata la madre e non lei.

La sentenza osserva che, anche se gli epiteti volgari erano rivolti a un altro soggetto, e per di più assente, “non vi è dubbio che ne sia derivata una lesione del decoro della stessa interlocutrice”…[continua...]

Da Cittadino Lex  la notizia qui

Se il lavoratore fa concorrenza sleale è legittimo il licenziamento senza preavviso Mercoledì, Set 16 2009 

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Cass. sez. lavoro sentenza n. 18169/09

La Suprema Corte di Cassazione ha stabilito che: “secondo la costante giurisprudenza di legittimità, che il Collegio condivide i comportamenti del lavoratore che costituiscano gravi violazioni dei suoi doveri fondamentali sono sanzionabili con il licenziamento disciplinare a prescindere dalla loro inclusione o meno tra le sanzioni previste dalla specifica regolamentazione disciplinare del rapporto e anche in difetto della pubblicazione del codice disciplinare, purché siano osservate le garanzie previste dall’art. 7, commi 2 e 3 della legge n. 300/1970”.

Inoltre, visto che l’attuale ricorrente ha violato “un obbligo fondamentale, quale quello sancito dall’art. 2105 cod. civ., poteva prescindersi dall’avvenuta affissione, o meno, del codice disciplinare, la sentenza impugnata ha pertanto applicato correttamente nella fattispecie i principi testé richiamati”.

Da Saranno Avvocati   la notizia qui

Va risarcito anche il marito quando la moglie dopo l’operazione non può più avere rapporti sessuali con il coniuge Mercoledì, Set 9 2009 

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Responsabilità medica: quando la moglie in seguito a un intervento chirurgico è costretta a rinunciare all’intimità con il proprio marito, anche l’uomo ha diritto al risarcimento dei danni. È quanto emerge dalla sentenza 19092/09 della Cassazione.

E’ stato confermato il verdetto di merito con il quale era stato stabilito un ristoro di novanta milioni di vecchie lire a favore di una donna e di ventisei milioni di lire per suo marito da parte della Regione e del ginecologo. La paziente, infatti, era stata operata una prima volta nel 1986 in ospedale, e successivamente aveva subito un altro intervento chirurgico su una fistola post-operatoria a seguito di isterectomia, eseguito dallo stesso medico, in una casa di cura.

Ma da quell’operazione la moglie non aveva tratto alcun effetto benefico su una sopravvenuta incontinenza urinaria, che aveva costretto i coniugi a non avere più rapporti sessuali.

La Corte d’appello – spiega la Cassazione – ha ampiamente motivato sulla responsabilità del medico e, in particolare, sul nesso causale tra l’intervento chirurgico eseguito dallo stesso ginecologo e l’insorgenza della fistola post-operatoria che ha compromesso l’integrità psicofisica della donna.

I giudici di merito hanno poi escluso che la situazione clinica della paziente al momento dell’operazione fosse tale da costituire una concausa in relazione ai danni subiti dalla donna.

Da La Stampa   la notizia qui

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