La legge stabilisce che i cosiddetti autovelox – e, più in generale, tutti i dispositivi di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle sui “Limiti di velocità” e di “Sorpasso” – possono essere utilizzati o installati
– sulle strade extraurbane secondarie
– sulle strade urbane di scorrimento oppure su singoli tratti di esse
individuati con apposito decreto del prefetto, in base alla pericolosità del tratto, al tasso di incidentalità, alle condizioni planoaltimetriche e del traffico per le quali non è possibile procedere al fermo di un veicolo senza recare pregiudizio alla sicurezza della circolazione, alla fluidità del traffico o all’incolumità degli agenti operanti o dei soggetti controllati.
La Cassazione ha ribadito che l’installazione di autovelox fissi sulle strade urbane è legittima solo nel caso di strade urbane di scorrimento, oppure strade a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia, ed una eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici, banchina pavimentata a destra e marciapiedi, con le eventuali intersezioni a raso semaforizzate…continua a leggere
Da La Legge per Tutti
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