Le nuove autorizzazioni per il trattamento dei dati sensibili Mercoledì, Lug 23 2008 

Il Garante per la Protezione dei Dati Personali, con Provvedimento del 19 Giugno 2008 ha rilasciato le nuove autorizzazioni per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, con validità dal 1° Luglio 2008 fino al 31 Dicembre 2009.

In particolare, gli aspetti coinvolti riguardano i rapporti di lavoro, i dati relativi la salute e la vita sessuale, le associazioni e le fondazioni, i liberi professionisti, le attività di credito, assicurazione, sondaggistica, elaborazione dati ed altre attività private, gli investigatori privati ed, infine, i dati di carattere giudizizario.

Da Studio Ciocioni   la notizia qui

Cassazione Civile: presunzione assoluta di difetto grave nell’appalto per violazioni norme antisismiche Mercoledì, Lug 23 2008 

(Corte di Cassazione - Sezione Seconda Civile, Sentenza 4 giugno 2008, n.14812: Appalto - Prescrizioni antisismiche - Gravi difetti - Presunzione assoluta).

La Cassazione ha elaborato il seguente principio di diritto: “le violazioni delle prescrizioni dettate per la progettazione e l’esecuzione delle costruzioni soggette ad azione sismica integrano i gravi difetti, di cui l’appaltatore è responsabile nei confronti del committente ai sensi dell’articolo 1669, Codice Civile, incidendo esse sulla sostanza e stabilità degli edifici o delle altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata, e non potendo essere sovrapposte alle prescrizioni normative una diversa individuazione degli stati limite delle strutture e diversi modelli di calcolo delle azioni sismiche e degli loro effetti”.

Secondo la Cassazione, infatti: “La responsabilità dell’appaltatore per la rovina ed i difetti degli edifici o di altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata, sancita dall’articolo 1669 Codice Civile, nell’interesse generale alla solidità ed utilità delle costruzioni ed all’incolumità personale dei cittadini, distingue l’ipotesi di gravi difetti di costruzione comportanti l’evidente pericolo di rovina, nella quale ha riguardo alla stabilità attuale dell’ opera, da quella di gravi difetti, che, come evidenziato nei lavori preparatori del Codice Civile, pur non determinando minaccia di crollo immediato o evidente pericolo di rovina, incidono sulla sostanza e sulla stabilità dell’opera.

Tra questi ultimi difetti rientra anche l’assenza nelle costruzioni dei livelli prestabiliti di sicurezza garantiti dal rispetto nell’attività edilizia di prescrizioni tecniche uniformi e, in particolare, per le costruzioni nelle zone sismiche, di quelle dettate in forza degli articoli 1, 1° comma, e 3, 1° comma, legge 2 febbraio 1974, n. 643 (vedi ora d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380), la cui osservanza è assicurata dalla sottoposizione della progettazione ed esecuzione degli edifici ad uno speciale regime autorizzatorio e repressivo, diretto a preservare, con riguardo sia ai singoli fabbricati che all’ambito territoriale nei quali essi vengono realizzati, l’integrità degli abitanti e la conservazione e continuità di uso degli immobili…[continua...]

Da Filodiritto   la notizia qui

Corna da fidanzati? Il matrimonio civile resta valido Martedì, Lug 22 2008 

La Cassazione: l’unione resta valida anche se uno dei due ha scoperto l’infedeltà dell’altro prima del “sì”

ROMA
Prima del grande passo, per lo Stato, siamo tutti «liberi», per la Chiesa no. Infatti il matrimonio civile resta valido anche se uno dei due ha scoperto l’infedeltà dell’altro, consumata quando si era ancora solo fidanzati. Mentre il sacramento celebrato in Chiesa può essere annullato.

È quanto hanno stabilito le sezioni unite civili della Cassazione che, con la sentenza 19809, hanno negato la delibazione e cioè il riconoscimento di una decisione del tribunale ecclesiastico del Triveneto che aveva decretato la nullità del matrimonio religioso perché era saltato fuori il tradimento di lei, prima del matrimonio.

Il collegio esteso ha stabilito con questa importante sentenza che una bugia, legata a una condotta prematrimoniale, non può far cadere l’unione civile: «Appare certo che - si legge nelle motivazioni - anche a tener conto che la menzogna di regola non rileva come artificio o raggiro per capire il consenso, nella concreta fattispecie, essa ha dato luogo a un errore riguardante una condotta temporanea di infedeltà prematrimoniale, nel rapporto di fatto precedente l’atto di matrimonio, nel quale la regola è quella della libertà e non è previsto un obbligo di fedeltà, che sorge dal matrimonio e rileva in sede di separazione, per un eventuale addebito».

Di diverso avviso il tribunale ecclesiastico che a marzo del 2000, confermando il decreto di quello regionale lombardo, annullò il matrimonio religioso dei due. E ciò perché la ragazza aveva nascosto al marito una relazione avuta prima del matrimonio. In sostanza, a parere delle sezioni unite, non tutte le cause di annullamento del matrimonio ecclesiastico sono valide anche per lo Stato: infatti il matrimonio civile può essere annullato solo se ci sono «errori sull’identità o su qualità significative della persona» quali per esempio «una malattia fisica o psichica o una deviazione sessuale che impediscano lo svolgimento della vita coniugale». Non solo. Altre cause che legittimano la delibazione dell’annullamento ecclesiastico sono «una condanna per delitto non colposo, una dichiarazione di delinquenza abituale o professionale, una condanna per delitti concernenti la prostituzione, lo stato di gravidanza procurato da soggetto diverso da quello caduto in errore».

Da La Stampa   la notizia qui

Accesso al mare, obbligo di legge - Ma nel Belpaese resta una chimera Martedì, Lug 22 2008 

Legambiente, Pd e Verdi denunciano: si moltiplicano cancelli e sbarramenti
In barba al pronunciamento della Cassazione, contraria all’accesso ai soli paganti

CANCELLI, sbarramenti, paletti, recinzioni. Esistono molte maniere per impedire l’accesso al mare. In comune hanno un unico elemento: sono illegali. Lo ha stabilito il 16 febbraio 2001 la terza sezione penale della Corte di Cassazione: “Nessuna proprietà privata e per nessun motivo può impedire l’accesso al mare alla collettività se la proprietà stessa è l’unica via per raggiungere una determinata spiaggia”.

Dunque negare l’accesso al mare è un atto illegale. Ma frequente. Lo ha denunciato il ministro ombra dell’Ambiente Ermete Realacci con un’interrogazione parlamentare in cui si cita una serie di abusi. In provincia di Siracusa, nel lungo tratto di costa tra il faro Massoliveri e l’Arenella, nella zona del Plemmirio, i cancelli che impediscono l’accesso al mare sono aumentati del 50 per cento in un anno. Due di questi cancelli sono stati eliminati il 14 luglio grazie a un intervento della Procura.

Stesso discorso, fa notare Realacci, per gli stabilimenti balneari. Nonostante la Finanziaria del 2006 abbia stabilito che “è fatto obbligo ai titolari di concessioni di consentire il libero e gratuito accesso e transito per il raggiungimento della battigia antistante l’area compresa nella concessione, anche al fine della balneazione”, in molte regioni la spiaggia pubblica è diventata ormai un lontano ricordo: tra ombrelloni, lettini, chioschi e spogliatoi, i gestori dei lidi stanno privatizzando il mare.

Sono oltre 5 mila, gli stabilimenti balneari disseminati lungo il perimetro dello stivale dal Friuli Venezia Giulia alla Liguria, isole comprese. Dati che vengono confermati dal dossier sulle spiagge in concessione del litorale romano presentato pochi giorni fa da Legambiente: solo 10 stabilimenti su 53 lasciano libero accesso al litorale. Se proviamo a estendere questo dato ai 7.375 chilometri di litorale di cui dispone il nostro paese, scopriamo che esiste una tassa occulta sul mare, una tassa tollerata nonostante le indicazioni precise che vengono dalla magistratura…[continua...]

Da La Repubblica   la notizia qui

Il datore che minaccia i dipendenti può essere allontanato dalla città Lunedì, Lug 21 2008 

Cass. II sez. pen. sentenza n. 28682/08

La Corte di Cassazione ha stabilito che il datore di lavoro che sottopone a minacce i propri dipendenti può essere allontanato dalla città in cui ha sede la sua azienda.

Tale comportamento configura il reato di estorsione aggravata e continuata e pertanto l’allontanamento dalla citta’ e’ una misura “adeguata, siccome l’unica idonea a recidere il legame degli indagati con l’ambiente lavorativo”.

In particolare la Cassazione ha affermato: “nel caso in cui il datore di lavoro realizzi una serie di comportamenti estorsivi nei confronti di proprie lavoratrici dipendenti, costringendole ad accettare trattamenti retributivi deteriori e non corrispondenti alle prestazioni effettuate e, in genere, condizioni di lavoro contrarie alla legge e ai contratti collettivi, approfittando della situazione di mercato in cui la domanda di lavoro era di gran lunga superiore all’offerta e quindi, ponendo le dipendenti in una situazione di condizionamento morale, in cui ribellarsi alle condizioni vessatorie equivale a perdere il posto di lavoro, e’ configurabile il delitto di estorsione previsto e punito dall’art. 629 C. p.”.

Da Saranno Avvocati   la notizia qui

Stupri: Cassazione, jeans non sono cintura di castità Lunedì, Lug 21 2008 

I jeans non sono “paragonabili” a una specie di “cintura di castita’” e, dunque, non possono essere considerati un ostacolo a una violenza sessuale.

Lo rileva la Cassazione confermando la condanna alla pena (sospesa) di un anno di reclusione inflitta ad un uomo dalla Corte d’appello di Venezia per violenza sessuale. L’imputato aveva, secondo l’accusa, “compiuto con violenza atti di libidine” nei confronti della figlia della sua compagna, “toccandola sul seno, sui fianchi, sul sedere e nelle parti intime, entrando con le mani sotto i pantaloni della donna”.

Contro la sentenza di condanna, l’uomo si era rivolto alla Suprema Corte, spiegando che “indossando la ragazza dei jeans ed essendo seduta”, era “impossibile” infilare una mano sotto i pantaloni da lei indossati toccandole le parti intime. Gli ‘ermellini’ della terza sezione penale, con la sentenza n.30403, hanno rigettato il ricorso dell’uomo, osservando la “compiuta valutazione degli elementi” da parte della Corte territoriale e sottolineando che “il fatto che la ragazza indossasse pantaloni del tipo jeans non era ostativo al toccamento interno delle parti intime, essendo possibile farlo penetrando con la mano dentro l’indumento, non essendo questo paragonabile ad una specie di cintura di castita’”.

Da La Repubblica  la notizia qui

Commercio: intesa separata per il rinnovo del c.c.n.l. Lunedì, Lug 21 2008 

Il 18 luglio 2008 la Confcommercio e le organizzazioni sindacali Fisascat Cisl e Uiltucs Uil hanno sottoscritto l’ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto collettivo del terziario, distribuzione e servizi che interessa oltre 2 milioni di lavoratori.

L’intesa al momento non è stata sottoscritta dalla Filcams Cgil. Secondo il comunicato diffuso da Fisascat Cisl nell’intesa contrattuale sono previste innovazioni in tema di: relazioni e diritti sindacali, terziarizzazioni, appalti, Rappresentanze Sindacali Unitarie, Governance degli Enti Bilaterali, dell’Assistenza Sanitaria e della Previdenza Integrativa, apprendistato, part-time, contratti a tempo determinato, diritto allo studio, gravi malattie, lavoro domenicale.

Per gli aspetti economici l’intesa prevede un incremento di 150,00 euro al quarto livello da riproporzionare.

Da Il Sole 24 Ore   la notizia qui

Kafalah: l’affidamento islamico del minore vale anche in Italia Lunedì, Lug 21 2008 

Più tutela in Italia per i piccoli islamici abbandonati o illegittimi: d’ora in avanti potranno ricongiungersi con mamma e papà “adottivi” o naturali che risiedono nel nostro paese. Infatti, la “Kafalah” e cioè l’affidamento permanente del minore deciso dalle autorità straniere, deve trovare piena applicazione anche qui da noi.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 19734 del 17 luglio 2008, ha di fatto fornito uno strumento in più per il ricongiungimento dei figli illegittimi ai genitori islamici in Italia.

Da Cassazione.net   la notizia qui

Brunetta dichiara guerra ai falsi malati Venerdì, Lug 18 2008 

Circolare del ministero alle pubbliche amministrazioni: «Visita fiscale anche per un solo giorno di malattia»

ROMA - Giro di vite per limitare le assenze ingiustificate dei dipendenti pubblici. D’ora in poi la visita del medico fiscale «è sempre obbligatoria anche nelle ipotesi di prognosi di un solo giorno». Lo stabilisce una circolare firmata dal ministro della Funzione Pubblica Renato Brunetta, indirizzata a tutte le pubbliche amministrazioni.

«AGEVOLARE I CONTROLLI» - Nel testo si chiarisce che la richiesta di visita fiscale «è sempre obbligatoria, salvo particolari impedimenti del servizio del personale derivanti da un eccezionale carico di lavoro o urgenze della giornata». Il medico potrà poi presentarsi per il controllo con meno limitazioni di orario. Si ampliano le ore in cui potrà essere effettuata la visita, «al fine di agevolare i controlli». Oltre alla burocrazia, la ’stretta’ si occupa anche del portafoglio dei dipendenti. Ad ogni malattia, nei primi giorni di assenza e indipendentemente dalla durata, si applica la decurtazione della retribuzione, anche se non su tutte le voci dello stipendio. Potrà essere tagliata «ogni indennità o emolumento, aventi carattere fisso e continuativo» e «ogni altro trattamento economico accessorio»: indennità accessione che possono essere quantificate attorno al 25-30% della retribuzione, sottolinea il ministero. Non saranno toccati il trattamento economico tabellare iniziale, la tredicesima, l’anzianità e gli eventuali assegni ad personam.

COMPENSI DI PRODUTTIVITÀ - Le assenze per malattia superiori a 10 giorni e, a prescindere dalla durata, alla terza assenza ogni anno, devono essere giustificate con un certificato medico rilasciato da struttura sanitaria pubblica o dai medici convenzionati. La circolare fornisce inoltre indicazioni alle amministrazioni sull’incidenza delle assenze dal servizio ai fini della distribuzione dei fondi per la contrattazione collettiva, ribadendo i principi in materia di premialità e chiarendo che comunque nessun automatismo è consentito nella distribuzione delle somme. In particolare, i compensi di produttività potranno essere percepiti «solo in misura corrispondente alle attività effettivamente svolte e ai risultati conseguiti» e nell’erogazione dei compensi incentivanti «deve essere esclusa ogni forma di automatica determinazione del compenso o di ‘erogazione a pioggia’». In pratica, se si fanno assenze non si ha diritto ai premi economici dovuti alla produttività. Inoltre i contratti collettivi dovranno quantificare i permessi retribuiti stabilendo sempre un monte ore massimo, al fine di «impedire distorsioni nell’applicazione delle clausole, evitando che i permessi siano chiesti e fruiti sempre nelle giornate in cui il dipendente dovrebbe recuperare l’orario»…[continua...]

Da Il Corriere Della Sera   la notizia qui

Vedi anche: “Decreto Brunetta” - D.L. 112 del 25.06.2008 - art 71

Vedi anche: “Decreto Brunetta” D.L 112 del 25.06.2008 - art 80: Verifica invalidità civili

Vedi anche: Assenteismo: maxi-tagli in busta paga nei primi 10 giorni di malattia

Tormenta i vicini con degli squilli - Viene costretta a pagare una multa Giovedì, Lug 17 2008 

La Cassazione: anche gli squilli muti sono molestie. Condannata 39enne

ROMA
Rischia una condanna per molestie telefoniche chi fa continui squilli sul cellulare o, nella migliore delle ipotesi, mette giù la cornetta senza aver detto niente. È quanto si evince dalla sentenza 29971 depositata oggi dalla Corte di Cassazione e con la quale è stata confermata la condanna a 344 euro di ammenda, per molestie telefoniche, nei confronti di una 39enne di Susa (in provincia di Torino), che tormentava con continui squilli e telefonate mute i vicini di casa.

La prima sezione penale ha quindi confermato la decisione del tribunale di Torino, sezione distaccata di Susa, che aveva ritenuto la donna colpevole sia per la petulanza con la quale questa disturbava gli sventurati vicini, sia perché c’erano stati dei diverbi tra le due famiglie. «La quantità, gli orari, la concentrazione temporale e le modalità delle chiamate (interruzione della comunicazione prima o subito dopo la risposta, si legge nelle motivazioni) costituiscono indubbiamente una ingiustificata interferenza nell’altrui sfera privata, capace di turbarne la serenità e nel complesso sono riconducibili a quel modo di agire indiscreto e impertinente che indica il concetto di petulanza.

Insomma lo scherzetto degli squilli è costato caro alla signora oltre ai 350 euro di multa dovrà versare 1000 euro in favore della cassa delle ammende.

Da La Stampa   la notizia qui

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