Corte Costituzionale: no al criterio dell’ultima residenza comune dei coniugi per il foro del divorzio venerdì, Giu 6 2008 

(Corte Costituzionale, Sentenza 23 maggio 2008, n.169: No al criterio dell’ultima residenza comune dei coniugi per la determinazione del foro del divorzio).

La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 4, comma 1, della legge 1° dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), limitatamente alle parole «del luogo dell’ultima residenza comune dei coniugi ovvero, in mancanza,».

Con le modifiche a detta norma apportate nel 2005, in ordine ai procedimenti concernenti lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio è competente il «tribunale del luogo dell’ultima residenza comune dei coniugi, ovvero, in mancanza, del luogo in cui il coniuge convenuto ha residenza o domicilio». Secondo la Consulta, “detti criteri di individuazione di tale competenza per territorio sono inderogabili e successivi, nel senso che non è consentito al ricorrente fare riferimento ad uno di essi se non nell’ipotesi in cui il precedente non ricorra.

Pertanto, perché il ricorrente possa proporre la domanda innanzi al tribunale del luogo in cui il convenuto abbia residenza o domicilio, non è sufficiente che la residenza comune dei coniugi sia venuta meno, ma è necessario che essa non sia mai esistita”. “… qualora i coniugi abbiano avuto, per il passato, una residenza comune, occorre fare capo, ai fini della individuazione del giudice competente sulla domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, al tribunale del luogo ove detta residenza si trovava, e ciò anche nella ipotesi che, al momento dell’introduzione del giudizio, nessuna delle parti abbia alcun rapporto con quel luogo…[continua…]

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Cannabis, le quantità modeste danno accesso allo sconto di pena venerdì, Giu 6 2008 

Cannabis possibili sconti di pena ai pusher. La sostanza è meno pericolosa di altre e quindi è più facile ottenere l’attenuante del fatto di lieve entità. A patto che le quantità spacciate siano modeste.

Sentenza della Corte di Cassazione n. 22643 del 5 giugno 2008.

Da Cassazione.net  la notizia qui