Pensioni, il 1° luglio si apre una nuova finestra venerdì, Giu 27 2008 

Si avvicina la nuova finestra del 1°luglio2008 di uscita dalla vita lavorativa sia per quanto riguarda le pensioni di anzianità che per quanto concerne quelle di vecchiaia.
Si tratta delle finestre previste per i lavoratori dipendenti e per quelli autonomi (vale a dire coltivatori diretti, coloni, mezzadri, artigiani e commercianti) che abbiano raggiunto i requisiti secondo la normativa previgente a quella introdotta dalla legge 247/07 di attuazione del protocollo Prodi e sulla base della stessa legge 247/07.

Gli interessati
I soggetti interessati all’apertura della finestra del 1 luglio 2008 appartengono a tre categorie:
• i lavoratori autonomi che hanno maturato, secondo la previgente normativa, il minimo contributivo di 35 anni e l’età di 58 anni al 31 dicembre 2007; oppure i lavoratori con 40 anni di contribuzione indipendentemente dal requisito anagrafico, sempre entro il 31 dicembre 2007, per il trattamento pensionistico di anzianità;

• i lavoratori dipendenti che hanno raggiunto entro il 31 marzo 2008 40 anni di contribuzione con compimento dell’età di 57 anni al 30 giugno 2008 (si tratta in questo caso della finestra della pensione di anzianità con le regole previste dalla nuova legge 247/07);

• i lavoratori dipendenti che entro il primo trimestre 2008 hanno raggiunto i requisiti per la pensione di vecchiaia: anche in questo caso si tratta della finestra per il trattamento pensionistico di vecchiaia secondo la nuova legge 247/07.

Da Il Sole 24 Ore   la notizia qui

Rientro dal congedo di maternità venerdì, Giu 27 2008 

La Legge N.101 del 6 Giugno 2008 ha stabilito che le madri e i padri al rientro dal congedo di maternità o paternità potranno usufruire dei miglioramenti delle condizioni di lavoro che gli sarebbero spettati durante la loro assenza.

Perciò la normativa, che già prevedeva che la lavoratrice potesse rientrare nella stessa unità produttiva nella quale era occupata all’inizio della gravidanza e di potervi restare fino a che il bambino non avesse compiuto almeno un anno di età, adesso prevede anche il diritto di beneficiare di eventuali miglioramenti delle condizioni di lavoro previsti dai contratti collettivi che sarebbero dovuti spettare durante l’assenza.

Inoltre, è stata adeguata alla normativa europea la disposizione per la quale è spostato in capo al convenuto l’onere della prova relativa all’insussistenza di discriminazioni eventualmente denunciate.

Da Studio Ciocioni   la notizia qui

Pari al pusher chi offre droga in cambio di sesso venerdì, Giu 27 2008 

Cassazione 20023/2008

È un’aggravante dare denaro per le dosi a tossicodipendenti per ottenere prestazioni sessuali

Chi offre soldi a ragazze tossicodipendenti in cambio di prestazioni sessuali sapendo che il denaro servirà per comprare la droga rischia una condanna penale pari a quella prevista per gli spacciatori. Lo ha stabilito la Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione, che ha confermato la condanna a due anni di reclusione e quattromila euro di multa inflitta dalla Corte di Appello di Milano ad un settantenne dell’hinterland milanese che dava soldi a due ragazze affinché comprassero eroina, tenendo in casa alcune dosi in cambio di prestazioni sessuali.

I giudici avevano infatti accertato che l’imputato accompagnava le ragazze. nei luoghi di spaccio e queste acquistavano la droga con il denaro che l’uomo forniva loro, custodendo lo stupefacente e consegnando alle ragazze soltanto la dose che avrebbe consumato in cambio di prestazioni sessuali. Invano l’imputato aveva sostenuto che il suo comportamento non era equiparabile a quello di uno spacciatore. La Suprema Corte ha infatti affermato che la legge prevede come circostanza aggravante l’offerta o la cessione di droga al fine di ottenere prestazioni sessuali da parte di persona tossicodipendente.

Nel caso in questione, infatti, l’imputato manteneva la disponibilità materiale della droga, acquistata con il suo denaro, proprio per graduare offerte e cessioni delle singole dosi in funzione delle pretese sessuali, per cui la condotta “ esprime proprio ciò che il legislatore intendeva reprimere con la maggiore severità collegata alla previsione di una circostanza aggravante, vale a dire lo spregevole approfittamento della condizione fisica e psicologica di particolare vulnerabilità di una persona tossicodipendente”.

Da Cittadino Lex   la notizia qui

L’appartenenza di un lavoratore ad una organizzazione sindacale estende l’ambito di applicazione contrattuale? venerdì, Giu 27 2008 

(Corte di Giustizia UE , conclusioni 19.06.2008 n° C-306/07)

Lo Højesteret (Corte di Cassazione) danese chiede chiarimenti alla Corte di giustizia relativamente all’interpretazione dell’art. 8 della direttiva 91/533/CEE (2) (in prosieguo: la direttiva 91/533), nel contesto di un processo del lavoro in cui il ricorrente, il sig. Ruben Andersen, sostiene l’inapplicabilità di un contratto collettivo di recepimento della direttiva 91/533, che lederebbe i suoi diritti, considerato che, a differenza della legge nazionale, consente al datore di lavoro, dopo la relativa messa in mora, di rettificare una lettera di assunzione viziata da errori.

2. In tale contesto il giudice del rinvio chiede di accertare se l’appartenenza ad un sindacato sia indispensabile per estendere ad un dipendente un contratto collettivo di recepimento della direttiva 91/533. Su detto punto vertono le prime due questioni pregiudiziali sottoposte alla Corte.

3. Il sig. Andersen invoca altresì il presunto carattere «temporaneo» del suo rapporto di lavoro, che lo esonererebbe dall’obbligo, stabilito nella direttiva 91/533, di mettere in mora il datore di lavoro. Il giudice a quo ha dubbi relativamente al significato dell’espressione «contratto o rapporto di lavoro temporaneo», utilizzata nell’art. 8, n. 2, secondo comma, della direttiva 91/533, dal momento che nessuna disposizione comunitaria ha impiegato in precedenza tale terminologia, e chiede, in terzo luogo, se si faccia riferimento a tutti i rapporti a tempo determinato o solamente a quelli di breve durata.

Da La Previdenza   la notizia qui

Governo: Decreto disposizioni urgenti per sviluppo e semplificazione venerdì, Giu 27 2008 

(Decreto -Legge 25 giugno 2008, n. 112: Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria – Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25 giugno 2008, n. 147).

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge approvato dal Consiglio dei Ministri del 18 giugno recante Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria che fa parte di una manovra, che comprende anche un disegno di legge, diretta, come ribadito dallo stesso Governo “al varo di disposizioni complessivamente volte a promuovere lo sviluppo (anche mediante misure di semplificazione di procedimenti amministrativi concernenti la libertà di iniziativa economica), a restituire potere d’acquisto ai cittadini, a razionalizzare l’efficienza e l’economicità dell’organizzazione amministrativa, a perseguire obiettivi di perequazione tributaria ed a semplificare procedimenti che incidono su questi aspetti”.

Tra le altre disposizioni, il Decreto Legge, in vigore dal 25 giugno, reca in particolare

– Art. 19 – Abolizione dei limiti al cumulo tra pensione e redditi di lavoro
– Art. 21 – Modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato
– Art. 22 – Modifiche alla disciplina dei contratti occasionali di tipo accessorio
– Art. 23 – Modifiche alla disciplina del contratto di apprendistato
– Art. 29 – Trattamento dei dati personali (semplificazioni in ordine alla redazione del Documento Programmatico sulla sicurezza)
– Art. 36 – Class action
– Art. 38 – Impresa in un giorno
– Art. 39 – Adempimenti di natura formale nella gestione dei rapporti di lavoro
– Art. 50 – Cancellazione della causa dal ruolo (sostituzione del primo comma dell’articolo 181 c.p.c.)
– Art. 51 – Comunicazioni e notificazioni per via telematica
– Art. 53 – Razionalizzazione del processo del lavoro

Da Filodiritto   la notizia qui