L’indennità di esproprio bocciata dalla Consulta: indennizzi troppo bassi giovedì, Ott 25 2007 

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La Consulta affonda l’indennità da esproprio. Troppo bassa e svincolata da valori di mercato.

E rimette la palla nel campo del legislatore. Eccessive le condanne subite dalla Corte europea dei diritti dell’uomo per l’attuale disciplina, anche se la Consulta non fa esplicito riferimento al numero. Ricorda invece che i giudici di Strasburgo hanno invitato ripetutamente l’Italia a correggere una situazione di violazione sistematica delle norme sul «giusto processo» definite dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo: i criteri di calcolo previsti dalla legge italiana portano infatti alla corresponsione, in tutti i casi, di una somma largamente inferiore al valore di mercato.
Così la Corte costituzionale – con sentenza 348/07 depositata ieri e scritta da Gaetano Silvestri, cui si aggiunge la n. 349/07, scritta da Giuseppe Teasuro, sulle occupazioni appropriative –, chiamata in causa dalla Cassazione, ha dichiarato l’illegittimità di un meccanismo di risarcimento che prevede una somma pari alla media del valore di mercato del bene e del reddito domenicale rivalutato riferito all’ultimo decennio con un’ulteriore sottrazione (per chi non dispone volontariamente la cessione) del 40 per cento.

Le disposizioni censurate per contrasto con l’articolo 117 della Costituzione – che prevede limiti ai poteri legislativi dello Stato per effetto degli obblighi assunti in sede internazionale (e la Convenzione dei diritti dell’uomo, come interpretata dalla giurisprudenza di Strasburgo, rientra certo tra questi) – risalgono al 1992 ed erano già state esaminate e “promosse” nel 1993 dalla Corte costituzionale. In virtù di una grave congiuntura economica che, sottolineava allora la Consulta, giustificava misure d’emergenza. Anche perché il giudizio di adeguatezza dell’indennità – spiega la sentenza depositata ieri – deve essere condotto in termini relativi, con riguardo al quadro storico e al contesto istituzionale.

Però la norma da provvisoria è diventata definitiva, facendo venire meno una delle ragioni di compatibilità costituzionale. Tanto più che la situazione della finanza pubblica non ha il carattere di gravità straordinaria e acuta del 1992. Così, la Corte non può che considerare incostituzionale una norma che, prevedendo il valore di mercato come semplice punto di partenza per poi scostarsene in maniera decisiva, stabilisce un’indennità troppo bassa. Al punto da arrivare alla «pratica vanificazione dell’oggetto del diritto di proprietà.

Cancellata la norma, però, si apre un vuoto. Che non spetta naturalmente alla Corte riempire. Tuttavia qualche indicazione la sentenza la dà. Ricordando, per esempio, che il legislatore non ha l’obbligo di far coincidere indennità e valore di mercato. La proprietà infatti deve avere anche una «funzione sociale», in rapporto con i doveri di solidarietà. Lo dice la Costituzione. Spese troppo alte per le espropriazioni potrebbero avere l’effetto di pregiudicare la tutela di diritti come quello alla salute, all’istruzione, alla casa. Toccherà al legislatore trovare un punto di equilibrio, modulando magari, secondo l’orientamento della Corte dei diritti dell’uomo, l’indennità sulla base delle diverse finalità pubbliche di volta in volta perseguire.

Da Il Sole 24 Ore   la notizia qui

Sì al danno biologico e morale terminale: anche se la vittima è sopravvissuta per poco giovedì, Ott 25 2007 

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Le vittime della strada hanno diritto ad essere risarcite del danno biologico e morale, cosiddetto terminale, se sono sopravvissute all’incidente anche se in stato di incoscienza e per poche ore.

Sentenza n. 21976 del 19 ottobre 2007.

Da Cassazione.net   la notizia qui

Minori vittime di abusi? Anche i genitori devono essere risarciti giovedì, Ott 25 2007 

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E’ un diritto dei genitori di bambini vittime di abusi sessuali essere risarciti di tutti i danni: morali e patrimoniali. La serenità della famiglia merita di essere tutelata; anche le spese sostenute per far curare i piccoli devono essere coperte.

Lo ha affermato la Corte di Cassazione con la sentenza n. 38952 del 22 ottobre 2007.

Da Cassazione.net   la notizia qui