1. La mediazione creditizia
Ai sensi della vigente normativa (Legge 7 marzo 1996, n.108, Regolamento D.P.R. 28 luglio 2000 e Provvedimento 29 aprile 2005 emesso dall’Ufficio Italiano dei Cambi – la mediazione creditizia (vedasi anche l’art. 1754 c.c. e ss.) consiste nel mettere in relazione, anche attraverso lo svolgimento dell’attività professionale di consulenza, banche o intermediari finanziari determinati (D.lgs. 1 settembre 1993 n.385 – T.U. delle Leggi in materia bancaria e creditizia) con la potenziale clientela al fine della concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma.
L’esercizio dell’attività di mediazione creditizia è subordinato all’iscrizione della persona fisica o giuridica ad un apposito Albo tenuto dall’Ufficio Italiano dei Cambi in Roma (sotto la vigilanza della Banca d’Italia), in difetto l’articolo 16, comma 7, della L. n.108/1996 prevede la pena della reclusione da sei mesi ad un anno, nonché l’irrogazione di una multa. Come per l’esercizio di altre attività, è richiesto anche il rispetto degli obblighi di identificazione, conservazione delle informazioni e di segnalazione delle operazioni sospette di cui all’art. 16, comma 4, della L. n. 108/1996, art.1, comma 1 del D.lgs. n.374/1999, dell’art.2, comma 1, lettera q) e comma 2 del D.lgs. n.56/2004, Decreto del Ministero Economia e Finanze 3 febbraio 2006 n.143.
L’attività in questione consiste nel ricevere le richieste di finanziamento da parte della clientela, esplicare le principali caratteristiche e condizioni contrattuali dei prodotti di finanziamento, svolgere una prima istruttoria delle pratiche per verificarne la fattibilità (in termini di capacità reddituale dei richiedenti, consistenza dei cespiti cauzionali, grado di solvibilità etc.) per poi inoltrarle all’ente mutuante, previa individuazione del prodotto di finanziamento che risponde maggiormente alle esigenze espresse da ciascun cliente. In presenza di particolari convenzioni stipulate tra l’ente mutuante ed il mediatore creditizio alcuni prodotti di finanziamento possono essere proposti alla clientela a condizioni più vantaggiose ed il servizio può essere retribuito direttamente dall’istituto mutuante, senza costi di provvigione aggiuntivi o comunque occulti a carico della clientela. Ciò può consentire al consumatore di conoscere esattamente il costo effettivo del finanziamento non solo in termini di interessi, oneri e spese di istruttoria, ma anche di mediazione in quanto l’ente mutuante è tenuto a sintetizzare queste informazioni in termini percentuali con un parametro chiamato I.S.C. – Indicatore Sintetico di Costo (un tempo definito T.A.E.G.).
Tuttavia, anche in presenza di siffatte convenzioni, l’attività deve restare indipendente, cioè deve essere svolta senza legami con le parti che vengono messe in relazione dal mediatore, quali possono essere i rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza.
In ogni caso, il mediatore creditizio non ha il potere di stipulare i contratti di finanziamento, né di effettuare, per conto di banche o di intermediari finanziari, l’erogazione dei finanziamenti richiesti, né eventuali anticipi di questi, né di decidere la forma di pagamento o di incasso di denaro contante, di altri mezzi di pagamento o di titoli di credito, fatta eccezione per la mera consegna di assegni non trasferibili integralmente compilati dall’intermediario o dal cliente.
Le Banche e gli Intermediari Finanziari dopo aver ricevuto la pratica per mezzo del mediatore creditizio “possono”, ma non assumono alcun obbligo, di deliberare la concessione del finanziamento richiesto dal cliente. Soltanto in seguito all’esame delle garanzie offerte (quali ad esempio il reddito dichiarato ed accertato, lo stato di solvibilità del richiedente, i cespiti cauzionali, eventuali garanzie personali e/o reali prestate anche da terzi etc.), all’applicazione di specifici parametri aziendali, che vengono adottati in piena autonomia da ciascun ente mutuante, si determina l’esito positivo o negativo della richiesta di finanziamento. Così pure il mediatore creditizio è tenuto a svolgere le attività sopra enumerate in piena autonomia e senza assumere alcun obbligo di garanzia nei riguardi della propria clientela in ordine all’esito positivo di ciascuna richiesta di finanziamento….[continua…]
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