Inps cir. 7.9.2007, n. 116.
Il 30 settembre 2007 scade il termine fissato dall’art. 1, comma 1192 , delle legge n. 296 del 2006, entro il quale i datori di lavoro, previo accordo sindacale, possono presentare all’INPS istanza di regolarizzazione per i lavoratori non risultanti da scritture o da altra documentazione obbligatoria, al fine di far emergere i rapporti di lavoro subordinato non denunciati.
L’Inps, con circolare 7 settembre 2007, n. 116, dirama le istruzioni operative per il versamento dei contributi e dei premi oggetto di regolarizzazione, ricordando che possono essere regolarizzati i rapporti di lavoro irregolari non antecedenti ai 5 anni precedenti la data di presentazione dell’istanza. Sono inoltre regolarizzabili anche le situazioni riferite a lavoratori iscritti nei libri o risultanti da documentazione obbligatoria da data successiva rispetto a quella nella quale è stato di fatto instaurato il rapporto di lavoro.
La circolare dell’Inps in commento esclude, invece, dalla sanatoria i rapporti di lavoro con extracomunitari privi di un permesso di soggiorno che consenta lo svolgimento di un lavoro subordinato giacché tale documento costituisce una condizione essenziale per l’instaurazione di un regolare rapporto di lavoro. Non sono altresì regolarizzabili:
– i rapporti di lavoro regolarmente costituiti, ma in relazione ai quali non si è provveduto in tutto o in parte al versamento della contribuzione obbligatoria;
– i rapporti di lavoro subordinato, erroneamente qualificati come lavoro autonomo;
– i rapporti di lavoro oggetto di parziale o totale omissione contributiva ma nei riguardi dei quali siano stati adempiuti – anche solo parzialmente – gli obblighi di carattere documentale.
Per l’accesso alla procedura di regolarizzazione, l’INPS ha predisposto un apposito modello reperibile sul sito http://www.inps.it – sezione moduli.
Le istanze di emersione vanno poi presentate, entro il 30 settembre 2007, nella sede territorialmente competente con riferimento al luogo di svolgimento dell’attività oggetto di regolarizzazione. In caso di accentramento degli obblighi contributivi, la competenza a ricevere l’istanza è della sede accentrante.
La domanda va corredata:
– della copia dell’accordo sindacale;
– della copia del contratto di lavoro con il lavoratore, di durata almeno biennale.
L’istanza va altresì accompagnata dal contestuale versamento dell’importo dovuto.
Qualunque sia la data di presentazione dell’istanza di regolarizzazione, per le domande accolte dall’apposito Collegio, il termine per il pagamento della prima rata è convenzionalmente stabilito nel 16 ottobre 2007. Le successive rate vanno versate entro il giorno 16 di ogni mese.
Il pagamento delle somme dovute all’INPS e all’INAIL va effettuato con il modello F24.
Per quanto attiene alla regolarizzazione contributiva, i datori di lavoro – nella sezione INPS – devono indicare, come “causale contributo” il codice EMDM (regolarizzazione lavoro sommerso aziende DM).
Vanno inoltre compilati i campi relativi a: codice della sede; matricola azienda; periodo oggetto della regolarizzazione; importo versato.
Per il versamento dei premi INAIL i datori di lavoro devono compilare la specifica sezione INAIL indicando negli appositi campi:
– il codice della sede, il codice della Ditta ed il relativo controcodice;
– il numero di riferimento 999600;
– la causale “P”;
– l’importo versato.
Da Il Sole 24 Ore la notizia qui