Incidente stradale: risarcimento ridotto ai congiunti della vittima che non indossava le cinture di sicurezza mercoledì, Set 19 2007 

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Corte di Cassazione 3 sez. civ., sentenza 28 agosto 2007 , n. 18177.

In caso di incidente stradale, ai congiunti della vittima che non indossava le cinture di sicurezza, è riconosciuto un risarcimento in forma ridotta .

Questo è quanto ha affermato la terza sezione della Corte di Cassazione nella recente sentenza n. 18177/2007 ribadendo che “la mancata adozione di misure di sicurezza da parte del passeggero può costituire una ipotesi di cooperazione colposa, con conseguente riduzione proporzionale del risarcimento del danno: Cass. n. 4993 del 2004.
(…) La quantificazione del danno morale viene effettuata sulla base di una valutazione equitativa da parte del giudice (…) ed è in ogni caso applicabile l’art. 1227 codice civile in tema di concorso di fatto colposo del danneggiato.”

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Chi lavora tutti i giorni della settimana ha diritto a due distinte indennità mercoledì, Set 19 2007 

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Chi lavora tutti i giorni della settimana ha diritto a due distinte indennità: una per la maggiore penosità della prestazione domenicale e l’altra per non avere fruito del riposo dopo sei giorni consecutivi di lavoro – Anche se il contratto collettivo non lo prevede.

Al lavoratore turnista, che esplichi la propria attività con spostamento del riposo settimanale in un giorno diverso dalla domenica e con una cadenza variabile, per cui detto riposo intervenga oltre il sesto giorno lavorativo, spetta, nonostante la fruizione di riposo compensativo, una maggiorazione sia per maggiore penosità del lavoro svolto di domenica, sia per la privazione della pausa destinata al recupero delle energie psico-fisiche con cadenza settimanale, salvo che la disciplina contrattuale preveda indennità o benefici destinati a compensare la maggiore penosità sia del lavoro domenicale che di quello prestato oltre il sesto giorno.

La maggiorazione per il lavoro prestato di domenica trova il suo fondamento legislativo, anche in mancanza di disposizione contrattuale e nonostante il previsto riposo compensativo, nell’art. 2109 primo comma cod. civ. il quale, nel prescrivere che il prestatore di lavoro ha diritto ad un giorno di riposo settimanale “di regola coincidente con la domenica”, implicitamente attribuisce al giorno della domenica una valenza superiore a quello degli altri giorni della settimana, recependo il consolidato costume sociale che vede nella domenica il giorno dedicato dal lavoratore al riposo ed alle attività sociali e culturali. Conseguentemente la giurisprudenza della Suprema Corte ha sempre riconosciuto al lavoratore che per legittime esigenze aziendali ha prestato lavoro nel giorno di domenica il diritto ad una maggiorazione di retribuzione per la maggiore penosità del lavoro domenicale a titolo indennitario…[continua…]

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Ministero della Salute: registro dei lavoratori a rischio cancro mercoledì, Set 19 2007 

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Il decreto del ministero della Salute n. 155, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 217 di ieri, che istituisce il Registro dei lavoratori esposti ad agenti cancerogeni. I datori di lavoro dovranno tra l’altro inviare in busta chiusa, siglata dal medico competente, la copia del registro all’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (Ispesl) e all’organo competente per territorio entro trenta giorni dalla sua istituzione. Alla cartella vanno inoltre allegati gli esiti degli accertamenti integrativi indicati nella cartella sanitaria e di rischio, vistati e numerati dal medico competente.

Da Il Sole 24 Ore  la notizia qui

Ancora mobbing: rivendicazione di qualifica superiore e differenze retributive mercoledì, Set 19 2007 

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La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con sentenza del 4 settembre 2007, n. 18570 ha chiarito che il diritto alle differenze retributive è completamente slegato dal diritto alla qualifica superiore e che la domanda di qualifica superiore inoltrata al giudice interrompe comunque la prescrizione del diritto alle differenze retributive.

Fatto e diritto
Un dipendente delle Ferrovie dello Stato ha ottenuto il riconoscimento di qualifica superiore con sentenza passata in giudicato e su tu tale base, ha richiesto ed ottenuto decreto ingiuntivo di pagamento contro la Rete Ferroviaria Italiana.
Contro tale decreto, la Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. si è opposta, eccependo l’avvenuta prescrizione del diritto alle differenze retributive, in quanto la domanda giudiziaria di qualifica superiore non sarebbe atto valido ad interrompere la prescrizione del distinto diritto alle relative differenze retributive.
Il giudice prima e la Corte d’appello poi hanno stabilito che la domanda giudiziale ha efficacia interruttiva della prescrizione per tutti i diritti che si colleghino con stretto nesso di causalità al rapporto dedotto in causa, senza necessità che il loro titolare proponga nello stesso o in altro giudizio una domanda specifica diretta a farli valere.

Le motivazioni della società
Contro tale sentenza la Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. ha proposto ricorso per Cassazione in quanto, affinché un atto possa acquisire efficacia interruttiva della prescrizione, deve contenere l’esplicitazione di una pretesa, ovvero una intimazione o richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l’inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto passivo, con l’effetto di costituirlo in mora (a norma dell’articolo 2943, quarto comma, codice civile).
Fa rilevare la società, inoltre, che il giudice del merito non aveva emesso pronuncia sulle differenze retributive, quindi ciò comporta rigetto implicito della domanda.

La decisione della Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione ha ritenuto infondate le motivazioni della società in quanto la domanda giudiziale, proposta davanti ad un giudice ordinario o speciale, da uno dei soggetti di un rapporto giuridico, ed avente ad oggetto la sussistenza o meno degli elementi costitutivi del rapporto stesso, ha efficacia interruttiva della prescrizione, ai sensi degli artt. 2943 e 2945 c.c., con riguardo a tutti i diritti che si ricolleghino con stretto nesso di causalità a quel rapporto, senza che occorra che il loro titolare proponga, nello stesso o in altro giudizio, una specifica domanda diretta a farli valere, ed anche quando tale domanda non sia proponibile nel giudizio pendente.

Suprema Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 4 settembre 2007, n. 18570.

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